La recentissima Ordinanza del Tribunale di Cremona ottenuta dall’ avvocato del mutuatario nell’ ambito di un ricorso Riforma Cartabia ex art. 281 duo-decies cpc , Ordinanza che ha riammesso in istruttoria dopo che il giudice Calabro’ aveva negato la CTU, ha fornito un idea fantastica: il Giudice ha riammesso in istruttoria perche rilevabile d’ufficio la asserita omessa indicazione del divisore (360 o 365),
ma a questo punto puo essere allora richiesto al Giudice che, sempre d’ufficio, SENZA AUSILIO DI UN CTU, verifichi:
1) se è stato previsto in contratto un piano di ammortamento cd alla francese cioè a rata costante, cioè con quote capitali e quote interessi, rispettivamente crescenti e decrescenti dello stesso importo
2) se il pagamento delle rate è previsto in contratto con scadenza infrannuale (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale)
3) se la banca ha indicato, in ottemperanza all’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, il T.A.E. (Tasso annuo Equivalente)
4) se la banca ha omesso di indicare il T.A.E, applichi il Giudice d’ufficio, per violazione del co. 4 dell’art 117 del TUB come statuito dalla Cass. Sezioni Unite n. 15130 /2024 (nullità testuale, pag. 23 della Sentenza) , la sanzione prevista dalla Cass. SU n. 15130/2024 stessa in ottemperanza al co. 7 dell’art 117 TUB in caso di mutuo alla francese con pagamento delle rate con scadenza infrannuale: applicazione del tasso sostitutivo.
5) inviti il Giudice le parti a presentare un ricalcolo degli interessi pagati al tasso sostitutivo BOT
6) condanni il Giudice la banca a restituire gli interessi pagati come differenza rispetto al tasso BOT, (piu interessi legali dal fatto al saldo) .
Questo eviterebbe che giudici sfacciatamente pro-banca,
violando il codice di procedura civile che prevede che in caso di ricorso rito semplificato Riforma Cartabia, se non convertito dal Giudice stesso in rito ordinario, sia ammessa la CTU essendo un procedimento per prove documentali e la prova documentale in materia bancaria puo essere solo la CTU,
non ammettano la CTU asserendo che “e’ esplorativa”, andando poi a Sentenza condannando il mutuatario alle spese.
Con queste 6 domande viene invece richiesto personalmente al Giudice, senza ausilio di una CTU che verifichi d’ ufficio, dalla semplice lettura del contratto di mutuo i punti 1,2,3 cioe la presenza o meno in contratto di un piano di anmortamento alla francese,
la presenza o meno in contratto di un pagamento delle rate con scadenza infrannuale,
la presenza o meno in contratto del T.A.E. ( Tasso Annuo Equivalente)
e poi inviti le parti a produrre un ricalcolo degli interessi pagati al tasso BOT in ottemperanza alla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.15130/2024
e condanni la banca a restituire la differenza tra tasso pagato e tasso BOT,
che significa la restituzione di circa il 70/80% degli interessi pagati perché il BOT e’ stato negativo dal 2014 al 2022, per cui per questo periodo la banca deve restituire non solo tutti gli interessi pagati, ma anche la negatività del BOT. Al limite il Giudice può nominare un CTU per eseguire il calcolo al tasso BOT, ma in questo modo il CTU e’ vincolato ad eseguire soltanto il ricalcolo al tasso BOT, non può dare altre sue interpretazioni.
CTU e Autonomia Giudice su valutazioni difformità contratto Mutuo.
La recentissima Ordinanza del Tribunale di Cremona ottenuta dall’ avvocato del mutuatario nell’ ambito di un ricorso Riforma Cartabia ex art. 281 duo-decies cpc ,
Ordinanza che ha riammesso in istruttoria dopo che il giudice Calabro’ aveva negato la CTU,
ha fornito un idea fantastica:
il Giudice ha riammesso in istruttoria perche rilevabile d’ufficio la asserita omessa indicazione del divisore (360 o 365),
ma a questo punto puo essere allora richiesto al Giudice che, sempre d’ufficio, SENZA AUSILIO DI UN CTU, verifichi:
1) se è stato previsto in contratto un piano di ammortamento cd alla francese cioè a rata costante, cioè con quote capitali e quote interessi, rispettivamente crescenti e decrescenti dello stesso importo
2) se il pagamento delle rate è previsto in contratto con scadenza infrannuale (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale)
3) se la banca ha indicato, in ottemperanza all’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, il T.A.E. (Tasso annuo Equivalente)
4) se la banca ha omesso di indicare il T.A.E, applichi il Giudice d’ufficio, per violazione del co. 4 dell’art 117 del TUB come statuito dalla Cass. Sezioni Unite n. 15130 /2024 (nullità testuale, pag. 23 della Sentenza) , la sanzione prevista dalla Cass. SU n. 15130/2024 stessa in ottemperanza al co. 7 dell’art 117 TUB in caso di mutuo alla francese con pagamento delle rate con scadenza infrannuale: applicazione del tasso sostitutivo.
5) inviti il Giudice le parti a presentare un ricalcolo degli interessi pagati al tasso sostitutivo BOT
6) condanni il Giudice la banca a restituire gli interessi pagati come differenza rispetto al tasso BOT,
(piu interessi legali dal fatto al saldo) .
Questo eviterebbe che giudici sfacciatamente pro-banca,
violando il codice di procedura civile che prevede che in caso di ricorso rito semplificato Riforma Cartabia, se non convertito dal Giudice stesso in rito ordinario, sia ammessa la CTU essendo un procedimento per prove documentali e la prova documentale in materia bancaria puo essere solo la CTU,
non ammettano la CTU asserendo che “e’ esplorativa”, andando poi a Sentenza condannando il mutuatario alle spese.
Con queste 6 domande viene invece richiesto personalmente al Giudice, senza ausilio di una CTU che verifichi d’ ufficio, dalla semplice lettura del contratto di mutuo i punti 1,2,3
cioe la presenza o meno in contratto di un piano di anmortamento alla francese,
la presenza o meno in contratto di un pagamento delle rate con scadenza infrannuale,
la presenza o meno in contratto del T.A.E. ( Tasso Annuo Equivalente)
e poi inviti le parti a produrre un ricalcolo degli interessi pagati al tasso BOT in ottemperanza alla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.15130/2024
e condanni la banca a restituire la differenza tra tasso pagato e tasso BOT,
che significa la restituzione di circa il 70/80% degli interessi pagati perché il BOT e’ stato negativo dal 2014 al 2022, per cui per questo periodo la banca deve restituire non solo tutti gli interessi pagati, ma anche la negatività del BOT.
Al limite il Giudice può nominare un CTU per eseguire il calcolo al tasso BOT, ma in questo modo il CTU e’ vincolato ad eseguire soltanto il ricalcolo al tasso BOT, non può dare altre sue interpretazioni.
Dott. Alessandro Govoni CTP
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