La sentenza che cambia tutto
Con la sentenza n. 16281 depositata il 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha scritto una pagina nuova nella storia della fiscalità dei trust esteri in Italia. Per la prima volta con tale chiarezza e autorevolezza, la Suprema Corte ha affermato che un charitable trust estero — un trust senza scopo di lucro costituito secondo il diritto anglosassone — ha diritto al medesimo trattamento fiscale riconosciuto agli enti non commerciali italiani, e in particolare alle fondazioni.
Il caso riguardava un trust britannico senza scopo di lucro al quale l'Amministrazione Finanziaria italiana aveva negato il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi percepiti da partecipazioni in società italiane. Il giudice d'appello aveva qualificato l'attività del trust come «equiparabile a quella di una società commerciale con finalità di lucro», basandosi sulla circostanza che il trust deteneva quote di partecipazione in società lucrative.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione con argomenti di straordinaria solidità giuridica. La mera detenzione di partecipazioni azionarie, ha chiarito la Corte, non trasforma l'ente detentore in un soggetto commerciale: il trust aveva semplicemente investito il proprio patrimonio in società italiane, esattamente come farebbe qualsiasi fondazione italiana di pubblica utilità. Negare il rimborso delle ritenute, in questo contesto, equivale a penalizzare il trust rispetto a un ente italiano identico per scopo e funzione, violando i principi fondamentali del diritto europeo.
«Ciò che conta è che, in Italia, un charitable trust non può essere penalizzato rispetto a una fondazione solo perché costituito in un altro Stato secondo forme giuridiche diverse. L'equiparabilità si valuta in base allo scopo perseguito, non alla forma giuridica.»
— Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 16281/2026I quattro pilastri della decisione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su quattro argomenti distinti e convergenti, che costituiscono la ratio decidendi della pronuncia e ne definiscono la portata sistematica.
L'equiparabilità tra enti di ordinamenti diversi non si valuta sulla base dell'identità strutturale, bensì in base allo scopo concretamente perseguito. Ogni ordinamento ha forme giuridiche proprie; pretendere l'identità formale renderebbe impossibile qualsiasi equiparazione transfrontaliera.
Il regime di esenzione accordato al trust nel proprio Stato di residenza (nel caso: il Regno Unito) è del tutto irrilevante ai fini dell'imposizione italiana. Ciò che conta è la natura dell'ente, non il suo trattamento fiscale altrove.
La mera detenzione di quote di partecipazione in società lucrative non trasforma l'ente detentore in un soggetto commerciale. Il trust aveva dichiarato di partecipare al capitale di società italiane, circostanza che non equivale allo svolgimento dell'attività commerciale delle partecipate.
Negare le agevolazioni fiscali a un ente non commerciale estero che persegue gli stessi scopi di un ente italiano costituisce una restrizione vietata dai principi europei di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali.
Il fondamento europeo: CGUE C-386/04 Stauffer
Il ragionamento della Cassazione si radica nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 14 settembre 2006, causa C-386/04 (Centro di Musicologia Walter Stauffer), che aveva già dichiarato illegittima la normativa tedesca che riservava l'esenzione fiscale alle sole fondazioni residenti, escludendo quelle estere con identici scopi.
Il principio Stauffer, ora recepito dalla Cassazione italiana, è netto: la comparabilità tra enti di diversi Stati si valuta in base allo scopo e alle attività svolte, non alla forma giuridica.
Il principio funzionale-teleologico
La sentenza n. 16281/2026 introduce definitivamente nell'ordinamento tributario italiano il criterio funzionale-teleologico per la valutazione degli enti esteri: non si chiede più «che forma giuridica ha l'ente?» ma «quali scopi persegue?». Se gli scopi sono analoghi a quelli di una fondazione italiana, il trattamento fiscale deve essere identico. Questo principio è applicabile a tutti i trust charitable extra-UE operanti in Italia, indipendentemente dall'ordinamento di costituzione.
I vantaggi fiscali per i Trust Charitable in Italia
La sentenza n. 16281/2026 apre la strada a un insieme di vantaggi fiscali concreti e immediati per i trust charitable extra-UE che operano in Italia. Di seguito, una mappa completa dei benefici conseguibili.
Diritto al rimborso delle ritenute applicate sui dividendi da società italiane. Termine: 48 mesi dal versamento (art. 38 D.P.R. 602/1973).
Le operazioni di trasferimento di beni al trust charitable beneficiano delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (€ 200 ciascuna).
I trasferimenti di beni al trust charitable estero beneficiano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, c. 1, D.Lgs. 346/1990).
Per le attività di interesse generale (assistenza sociale, istruzione, sanità, cultura), si applicano le esenzioni IVA di carattere oggettivo (art. 10 D.P.R. 633/1972).
Tassazione limitata ai soli redditi prodotti nel territorio italiano, con applicazione delle regole per gli enti non commerciali non residenti (art. 73, c. 1, lett. d), TUIR).
Possibilità di invocare le disposizioni convenzionali per limitare la doppia tassazione sui redditi di fonte italiana (es. Convenzione Italia-UK del 1988).
La procedura in 6 passi
L'equiparazione del trust charitable extra-UE alla fondazione italiana non è automatica: richiede la verifica di requisiti sostanziali e formali e il rispetto di una procedura precisa.
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1Raccolta e preparazione della documentazione
Atto istitutivo del trust (trust deed), certificato di iscrizione al registro charitable, certificato di residenza fiscale, ultimi 3 bilanci annuali. Ogni documento in lingua straniera deve essere tradotto da un traduttore giurato e apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
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2Ottenimento del codice fiscale italiano
Il trustee richiede all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale del trust tramite il modello AA5/6, indicando la natura di ente non commerciale non residente ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. d), TUIR.
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3Deposito dell'atto istitutivo presso notaio italiano
Fortemente raccomandato: il deposito presso un notaio italiano conferisce data certa all'atto istitutivo nell'ordinamento italiano, facilita il riconoscimento da parte di banche e PA, e costituisce prova documentale opponibile a terzi della natura e dello scopo del trust.
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4Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Il trustee comunica all'ADE la propria qualità di soggetto passivo IRES non residente, la natura non commerciale del trust, la residenza fiscale estera e il nominativo del rappresentante fiscale in Italia (se nominato, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/1972).
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5Interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate
Prima di compiere operazioni fiscalmente rilevanti in Italia, è fortemente consigliato presentare un interpello preventivo ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). L'ADE ha 90 giorni per rispondere; il silenzio equivale ad accettazione.
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6Istanza di rimborso delle ritenute sui dividendi
Per i dividendi già percepiti, presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, allegando: atto istitutivo, certificato charitable, certificato residenza fiscale, documentazione ritenute subite, dichiarazione del trustee sulla natura non commerciale.
Checklist documentale minima
- Atto istitutivo del trust (trust deed) — traduzione giurata + apostille
- Certificato di iscrizione al registro charitable — traduzione giurata + apostille
- Certificato di residenza fiscale (HMRC / Jersey Tax Authority) — traduzione giurata + apostille
- Ultimi 3 bilanci annuali — traduzione giurata
- Dichiarazione del trustee sulla natura non commerciale — atto notarile
- Documento di identità del trustee (o dei co-trustee)
Rischi e cautele operative
La sentenza n. 16281/2026 apre opportunità straordinarie, ma non elimina i rischi che i trust esteri devono gestire con attenzione nell'ordinamento italiano. Una pianificazione accurata è indispensabile.
| Rischio | Fonte normativa | Livello | Misura preventiva |
|---|---|---|---|
| Presunzione di residenza italiana — se disponente e beneficiario sono residenti in Italia | Art. 73, c. 3, TUIR | Alto | Verificare residenza fiscale di disponenti e beneficiari; documentare sede effettiva dell'amministrazione all'estero |
| Interposizione fittizia — il trust come schermo per mascherare la titolarità effettiva dei beni | Cass. n. 9445/2025 | Alto | Garantire effettività della segregazione patrimoniale; assicurare autonomia decisionale del trustee |
| Stabile organizzazione — sede fissa di affari in Italia attraverso cui si svolge attività economica | Art. 162 TUIR; convenzioni DTA | Medio | Evitare sede fissa di affari in Italia; verificare che gli agenti non abbiano potere di concludere contratti |
| Nullità dell'atto istitutivo — difetto di causa meritevole o segregazione non funzionale allo scopo | Cass. n. 4575/2024 | Medio | Descrivere in modo chiaro e specifico le finalità charitable nell'atto istitutivo; evitare formulazioni vaghe |
| Decadenza del rimborso — mancato rispetto dei termini per l'istanza di rimborso | Art. 38 D.P.R. 602/1973 | Basso | Presentare l'istanza entro 48 mesi dal versamento della ritenuta; monitorare le scadenze |
⚠ Il rischio principale: la presunzione di residenza
Se il trust è considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 73, c. 3, TUIR, perde i vantaggi della qualifica di ente non residente e diventa soggetto alla tassazione italiana su tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation). La prova contraria alla presunzione richiede documentazione rigorosa: verbali delle riunioni dei trustee all'estero, corrispondenza con banche e consulenti esteri, documentazione della gestione patrimoniale effettuata dall'estero.
Il contesto giurisprudenziale
La sentenza n. 16281/2026 si inserisce in un percorso giurisprudenziale europeo e nazionale che ha progressivamente definito i contorni della fiscalità dei trust esteri in Italia.
La Corte di Giustizia UE afferma che la normativa nazionale che riserva l'esenzione fiscale alle fondazioni residenti, escludendo quelle estere con identici scopi, viola la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Pietra angolare della sentenza italiana del 2026.
La Cassazione afferma che il trust è privo di personalità giuridica propria nell'ordinamento italiano: gli atti tributari e amministrativi devono essere notificati al trustee, non al trust. Principio fondamentale per la gestione dei rapporti con la PA italiana.
L'atto istitutivo del trust è nullo — con nullità rilevabile d'ufficio — qualora il trust non persegua uno scopo meritevole di tutela o la segregazione non sia funzionale allo scopo dichiarato. Monito per la redazione accurata degli atti istitutivi.
L'Amministrazione Finanziaria può disconoscere il trust e imputare i redditi al disponente o ai beneficiari in caso di interposizione fittizia: trust privo di effettività, trustee privo di autonomia decisionale, disponente che mantiene il controllo effettivo sui beni.
Il charitable trust estero ha diritto allo stesso trattamento fiscale degli enti non commerciali italiani. L'equiparabilità si valuta in base allo scopo perseguito, non alla forma giuridica. Fine del criterio formalistico. Violazione degli artt. 49 e 63 TFUE.
Il quadro normativo di riferimento
La sentenza n. 16281/2026 si inserisce in un sistema normativo complesso, che combina diritto italiano, diritto europeo e diritto internazionale privato. Di seguito, le fonti principali che ogni trustee deve conoscere.
Art. 73 TUIR: il trust come soggetto passivo IRES
L'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2007, riconosce espressamente i trust come soggetti passivi IRES. La collocazione del trust nelle diverse categorie determina il regime fiscale applicabile. Per i trust charitable extra-UE, la categoria rilevante è quella degli enti non commerciali non residenti (art. 73, c. 1, lett. d), TUIR), soggetti all'art. 153 TUIR.
La Convenzione dell'Aja del 1985
La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trust, ratificata dall'Italia con la L. 364/1989, costituisce il fondamento di diritto internazionale privato per il riconoscimento dei trust esteri in Italia. L'art. 11 stabilisce che il trust costituito conformemente alla legge designata deve essere riconosciuto come trust, con tutti gli effetti che ne derivano.
Per i trust di Jersey, il riferimento è la Trusts (Jersey) Law 1984 (e modifiche del 2006 e 2018) e il Jersey Charity Commissioner, istituito con il Charities (Jersey) Law 2014, che tiene il registro delle organizzazioni charitable di Jersey.
Conclusioni: una sentenza da non perdere
La Cass. n. 16281/2026 è una sentenza storica che ogni trustee di un trust charitable extra-UE operante in Italia deve conoscere e saper utilizzare. Essa non solo riconosce il diritto al rimborso delle ritenute sui dividendi, ma pone le basi per una revisione complessiva del trattamento fiscale dei trust charitable esteri in Italia, in tutti gli ambiti in cui operano: imposte dirette, imposte indirette, IVA, successioni e donazioni.
Il messaggio della Corte è chiaro: la forma giuridica non conta, conta lo scopo. Un charitable trust di Jersey che persegue finalità benefiche e di interesse pubblico è, ai fini fiscali italiani, pienamente equiparabile a una fondazione italiana di pubblica utilità.
«Un charitable trust non può essere penalizzato rispetto a una fondazione solo perché costituito in un altro Stato secondo forme giuridiche diverse. Se si seguisse il criterio formalistico, non sarebbe mai possibile equiparare enti di Stati diversi, perché ogni ordinamento ha forme giuridiche proprie.»
— Cass. n. 16281/2026, massimaL'Osservatorio Diritti Umani (ODU) raccomanda a tutti i trustee di trust charitable extra-UE operanti in Italia di valutare immediatamente la propria posizione fiscale alla luce di questa sentenza, con l'assistenza di un professionista abilitato, e di procedere senza indugio alla presentazione delle istanze di rimborso per le ritenute già subite, nei limiti dei termini di decadenza.









