Si nota dalla Sentenza che l’ avvocato del mutuatario ha agito senza avvalersi di una perizia che dimostrasse quanto ha asserito. Inoltre avvocato del mutuatario non ha colto il punto ed ha eratto nel pretendere la nullità del contratto perche a suo dire il Tasso ricalcolato superava il tasso soglia. Non si comprende cosa intenda per tasso ricalcolato se tasso di rendimento interno cioè l’ ISC/ Taeg che e’ il tasso che, aggiungendo gli altri costi del contratto, agli interessi, rende confrontabile il mutuo con quello di altre banche,
o il TAE che e’ il tasso nominale più il costo aggiuntivo derivante dall’ aver la banca applicato il regime composto dell’ interesse nella formula della rata.
Probabilmente la precisazione delle conclusioni e’ intervenuta prima della Cass. SU n.15130 del 29 maggio 2024, altrimenti avv di parte mutuataria avrebbe potuto avvalersi di tale Sentenza e cogliere il punto ciòe che l’ omessa indicazione del regime composto dell’interesse posto dalla banca nella formula della rata, triplice indicazione imposta alle banche dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 art 6, integra ai sensi Cass SU nullita’ testuale per aver la banca omesso di indicare un prezzo del contratto ( il T.A.E.) violando il co. 4 dell’ art .117 che comporta, ai sensi co 7 art 117 TUB applicazione del tasso BOT.
Mutui e Tassi Interesse – Sentenze
Si nota dalla Sentenza che l’ avvocato del mutuatario ha agito senza avvalersi di una perizia che dimostrasse quanto ha asserito.
Inoltre avvocato del mutuatario non ha colto il punto ed ha eratto nel pretendere la nullità del contratto perche a suo dire il Tasso ricalcolato superava il tasso soglia.
Non si comprende cosa intenda per tasso ricalcolato se tasso di rendimento interno cioè l’ ISC/ Taeg che e’ il tasso che, aggiungendo gli altri costi del contratto, agli interessi, rende confrontabile il mutuo con quello di altre banche,
o il TAE che e’ il tasso nominale
più il costo aggiuntivo derivante dall’ aver la banca applicato il regime composto dell’ interesse nella formula della rata.
Probabilmente la precisazione delle conclusioni e’ intervenuta prima della Cass. SU n.15130 del 29 maggio 2024, altrimenti avv di parte mutuataria avrebbe potuto avvalersi di tale Sentenza e cogliere il punto ciòe che l’ omessa indicazione del regime composto dell’interesse posto dalla banca nella formula della rata, triplice indicazione imposta alle banche dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 art 6,
integra ai sensi Cass SU nullita’ testuale per aver la banca omesso di indicare un prezzo del contratto ( il T.A.E.) violando il co. 4 dell’ art .117 che comporta, ai sensi co 7 art 117 TUB applicazione del tasso BOT.
Dott.Alessandro Govoni
Archivi
Ultimi Post
Nazione in Azione
Categorie
Eventi in programma
Webinar Diritto Autodeterminazione – L’Azione Legale.
Calendario