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Niente giustizia per i poveri

Antonietta Veneziano

Avvocati Liberi

L’art. 105 del Disegno di Legge di bilancio per il 2025 introduce un nuovo articolo nel codice di procedura civile, il 307 bis, che prevede l’estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. 

Nella pratica il cittadino che non avrà la possibilità di pagare il contributo unificato entro i trenta giorni dalla prima udienza subirà la sanzione estrema dell’estinzione del processo. 

Il dichiarato fine della norma è quello di combattere l’evasione fiscale del contributo, la conseguenza reale sarà quella di rendere la giustizia accessibile solo a chi può permetterselo. 

E infatti, nonostante esista il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115/2002) che consente di non pagare il contributo unificato ai non abbienti anche per le cause civili, vi è da dire che i limiti per l’ammissione al beneficio sono estremamente bassi ed inadeguati nel settore civile, giacché il reddito  di un intero nucleo familiare (anche se composto da 7 persone) non deve superare il limite annuo di € 12.838,01; considerando che si tratta di reddito lordo a cui si sommano addirittura pensioni di invalidità e aiuti sociali, si comprende bene che le persone che ne hanno diritto sono pochissime (quelle che non superano 600/700 euro di reddito netto per l’intero nucleo familiare). 

A tutti gli altri cittadini, dunque, che per peripezie o problemi economici personali (magari legati a problemi di salute per cui affrontano enormi spese) non potranno pagare il contributo unificato, verrà di fatto negato il diritto costituzionale di accedere alla giustizia, attraverso la sanzione dell’estinzione definitiva del processo. 

Si tratta, evidentemente, di una previsione incostituzionale. 

L’art. 24 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi senza subordinarlo ad alcun adempimento fiscale. 

L’eventuale inadempimento fiscale può essere sanzionato con le norme e i mezzi che già l’ordinamento prevede in questi casi (sanzioni pecuniarie, iscrizione a ruolo del debito e recupero coatto da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione) ma giammai con il denegato accesso alla giustizia. 

L’Unione Nazionale delle Camere Civili ha già denunciato l’incostituzionalità della norma, e si auspica che l’Avvocatura tutta faccia sentire la propria voce, attraverso i propri organi istituzionali, contro una previsione legislativa gravemente lesiva del diritto inviolabile del cittadino di adire l’autorità giudiziaria. 

Una riflessione finale: ormai il disprezzo della Carta Fondamentale e dei diritti dei cittadini è diventata la prassi per le compagini governative che si succedono in questo paese.

Sempre peggio! 

Dal gruppo ALI – Avvocati Liberi su Telegram

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