La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale

scritto da Edizioni Simone | 28/05/2016

Cause di giustificazione: la reazione agli atti compiuti da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che eccedano i limiti delle loro attribuzioni.

Ai sensi dell’art. 393 bis c.p., neointrodotto dall’art. 1 della L. 15-7-2009, n. 94 (cd. Pacchetto sicurezza), non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341bis, 342 e 343 quando pilubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni con la previsione in commento si è inteso trasformare in norma codicistica una «vetusta» esimente, nota come «Reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali» il cui disposto, contenuto nell’art. 4 del D.Lgs.Lgt. 14-9-1944, n. 288, aveva analogo contenuto rispetto a quello sopra esposto. Per comprendere la portata di tale risalente previsione (ovviamente abrogata, a seguito della sua incorporazione codicistica) deve considerarsi che il codice vigente, come è ben noto, fu emanato sotto il regime fascista, regime che faceva del rispetto e dell’obbedienza incondizionata ai pubblici poteri uno dei cardini fondamentali della sua ideologia.

Il cd. codice Rocco, ispirandosi appunto a tale ideologia, si attenne al principio dell’incondizionato rispetto dell’autorità, eliminando le disposizioni contenute negli artt. 192 e 199 del Codice Zanardelli, secondo le quali le norme relative alla violenza ed all’oltraggio non trovavano applicazione quando il pubblico ufficiale aveva dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Appena caduto il fascismo, il legislatore sentì la necessità di reintrodurre il principio già fissato dal Codice Zanardelli, ed emanò il D.Lgs.Lgt. 14-9-1944 n. 288,

il cui art. 4 prevedeva, appunto, il caso. Ratio della norma, come rileva la dottrina prevalente, è la necessità di garantire la libertà dei privati contro gli eccessi dei funzionari; essa, altresì, si fonda sulla considerazione che sarebbe iniquo punire comportamenti che rappresentano una naturale reazione psicologica a gravi scorrettezze commesse da chi, per la posizione che occupa, più di ogni altro sarebbe tenuto al rispetto della legge (così ANTOLISEI, MANZINI).

Quanto alla natura giuridica, la dottrina prevalente ritiene che la norma in esame abbia il carattere di una vera e propriacausa di giustificazione, la quale esclude l’antigiuridicità del fatto commesso, sempre che la reazione sia proporzionata all’eccesso del funzionario. Altra parte della dottrina sostiene, invece, che la reazione agli atti arbitrari, lungi dal costituire manifestazione di un principio generale che esclude ab origine l’antigiuridicità del fatto, come appunto avviene nel caso delle scriminanti in senso tecnico, è invece ipotesi particolare in cui il legislatore, per ragioni di opportunità, preferisce non applicare la pena a chi è stato vittima di un sopruso da parte di un p.u.: si tratta, dunque, di una semplice causa personale di esclusione della pena.

La neointrodotta previsione codicistica (come già la previgente norma speciale) richiede espressamente che il pubblico ufficiale «ecceda i limiti delle attribuzioni». Il legislatore ha voluto indicare che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato debbono porre in essere un comportamento non consentito dall’ordinamento giuridico. Tale eccesso si può concretare in un eccesso di potere, in una incompetenza, in una violazione di legge
o, anche, in un vizio di merito, e cioè nell’uso inopportuno di un potere discrezionale.

Peraltro, perché sussista l’esimente, il solo «eccesso» non basta: occorre anche
che tale eccesso si sia realizzato «con atti arbitrari». Costituisce atto arbitrario del funzionario qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime, ma connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che devono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali. Quanto alla giurisprudenza della Cassazione, chiamata

ad esprimersi in più occasioni in merito a tale istituto, ha precisato, fra l’altro, che
ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 4 d D.Lgs.14 settembre 1944, n. 288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è altresì necessario che tenga una condotta improntata a malanimo, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato destinatario (Cass. 6-2-2009, n. 5414), oltre ad essere necessario il consapevole travalicamento, da parte del pubblico ufficiale, dei limiti e delle modalità entro cui
le funzioni pubbliche devono essere esercitate (Cass. 7-7-2008, n. 27703). Si è, infine, sostenuto che, in materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 non prevede una circostanza di esclusione della
pena ricadente sotto la disciplina dell’art. 59 cod. pen., ma dispone l’esclusione
della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria (Cass. 4-12-2008, n. 45266).