Secondo la giurisprudenza più recente (Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 342 del 23 maggio 2017) le agevolazioni fiscali per l’abitazione principale possono essere applicate a condizione che il possessore dell’immobile sia una persona fisica, mentre la disciplina IMU non cita in alcun modo il Trust.

Tuttavia la Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la sentenza n. 89 del 6 luglio 2012 ha aperto la porta ad una possibile esenzione IMU per il Trust, limitatamente ai cd. Trust assistenziali.

In materia di IMU, infatti, il D.Lgs. n. 23/2011, che ha introdotto la nuova imposta patrimoniale nel nostro ordinamento, rinvia espressamente all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 (la vecchia normativa in materia di ICI), che, a sua volta, dispone che “sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, T.U.I.R.” a condizione che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Dal momento che tra i soggetti ricompresi nell’art. 73 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi vi rientrano anche i Trust si può pertanto ritenere che siano esenti dall’IMU esclusivamente quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali: in altrea parole il Trust deve avere finalità non lucrativa e funzione assistenziale.

Nella sentenza richiamata, infatti, si afferma che “va segnalato come il bene possa essere ritenuto esente ICI solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (trust) con finalità assistenziali” a rimarcare il fatto che le agevolazioni devono essere verificare in capo al Trust stesso. Soltanto dimostrando, sulla base dell’atto istitutivo, che lo scopo del Trust è meramente assistenziale può comportare l’esenzione dal tributo.

Infine bisogna ricordare che il Trust sarebbe stato esente dall’IMU anche nel diverso caso in cui al suo interno fosse stata conferita esclusivamente la nuda proprietà dell’immobile, mentre il disponente si fosse riservato (per sé o per il figlio-beneficiario) l’usufrutto, ovvero il diritto di abitazione; in questo caso, infatti, soggetto passivo IMU continuerebbe ad essere il disponente stesso e, se questo dovesse continuare ad utilizzare l’abitazione come principale, egli manterrebbe il diritto a fruire dell’esenzione.