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Documentazione da produrre per notificare lo scopo di Human Right Defender

Osservatorio Diritti Umani è una NGO che si occupa di Promozione e Divulgazione dei DIRITTI UMANI UNIVERSALI (D.U.D.U.) e Difensori Diritti Umani (Human Rights Defenders).

Obiettivi

Studiare soluzioni migliorative e creare sinergie ove possibile per lo sviluppo sociale e collettivo dei territori ove opera;

Educare al pieno rispetto reciproco e alla piena cooperazione senza ingerenza e in piena sussidiarietà e reciprocità, attraverso uso di strumenti in legge interna degli Stati e attraverso le convenzioni, per il perseguimento della piena applicazione ed esercizio dei Diritti Umani Fondamentali come anche riconosciuto da Art.2 della Costituzione Repubblica Italia, pertanto il progetto è quello di ampliare le conoscenze degli Individui Nativi che vivono e usano i territori, in modo da dare sempre maggiori strumenti legali per perseguire nuove modalità di innovazione sia culturale che sociale, in piena reciprocità e esercitando in pieno i Diritti Umani, questo è possibile applicarlo attraverso uno strumento legale basato su un istituto giuridico esterno che lo Stato Italia ha ratificato in forza di legge;

Creare una consuetudine basata nel pieno rispetto reciproco delle idee e degli sviluppi delle stesse, per evolvere nel tempo in conformazioni sempre più attinenti a quanto prospettato dall’art 2 della Costituzione Repubblica Italia e dall’ art 30 D.U.D.U.. Diventando di fatto promotori e difensori dei Diritti Umani si agisce nell’esercizio degli stessi come Human Right Defender su tutto il territorio Nazionale ove si opera come sancito dalla Direttiva A/RES 53-144-1999 ONU di cui troviamo la spiegazione cliccando QUI e del quale l’OSCE ha emanato un Documento per la Tutela dei Difensori Diritti Umani, adottato e sottoscritto anche dallo Stato Italia, il documento lo trovate in lettura cliccando QUI, lo trovate in forma scaricabile cliccando QUI.

Video Canale YouTube

Segui i video sul canale ufficiale per comprendere meglio il percorso.

Apri Canale YouTube

Statuto Osservatorio

Consulta lo Statuto ufficiale per le finalità operative.

Vedi Statuto

Legge 364/1989

Ratifica Convenzione Aja sul riconoscimento dei Trust.

Leggi Legge Trust

DPR 445/2000

Validità delle dichiarazioni individuali e documentazione.

Leggi DPR 445/2000

--------- Formazione Documentazione ---------- Osservatorio non fornisce la documentazione

Di seguito riportiamo breve descrizione della documentazione da presentare per dare via della notifica di esistenza in vita del Trust di Alto Obiettivo di Scopo che si occuperà della Tutela e Promozione Diritti Umani e le istruzioni su come farlo.

E’ da tenere presente che ogni Istituzione ha proprie dinamiche e procedure interne, e che il percorso che illustriamo di seguito è consolidato secondo dottrina Giurisprudenziale maggiormente accreditata nel Diritto Interno dello Stato Italia e secondo gerarchia delle fonti, basato sulla Costituzione Repubblica e per il suo pieno recepimento, pertanto in perfetta sintonia con le istituzioni e le loro Rappresentanze interne.

Il percorso è Gratuito e non necessita di iscrizione a Osservatorio Diritti Umani, l’organizzazione si occupa di divulgazione e promozione dei diritti umani, nonché sviluppi di progetti territoriali in piena cooperazione con le istituzioni e tutte le sue rappresentanze, quindi chiunque studiando le convenzioni e le leggi di diritto interno, nonché le varie ratifiche e leggi regolatrici i Trust, può portare avanti in proprio e sviluppare progetti in piena armonia, reciprocità e non ingerenza e cooperazione con le istituzioni presenti.

Compilazione Documenti

Esistenza in Vita del Nativo e del Trust

Esistenza in Vita è il primo documento da creare e notificare. Questo documento é il preambolo per dare notifica dell’esistenza in vita del Nativo beneficiario attraverso il Trust disposto alla sua venuta ala luce, secondo convenzione ratificata con “Legge Italia 364/1989“, stabilita all’Aja nel 1985 di cui lo Stato Italia é uno dei sottoscrittori e firmatari.

Per realizzare il documento e darne notifica si può utilizzare il DPR 445/2000 del Presidente della Repubblica Italia mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva debitamente notificato in atto pubblico presso le amministrazioni di Stato Italia.

In questo modo si da seguito al primo atto di esistenza del Trust e suo Disponente iniziale, così da iniziare a rendere ufficiale il Trust di alto obiettivo di scopo, che si occuperà di difendere e promuovere i Diritti Umani come da Art 2 della Costituzione Repubblica, nonché come da Statuto di Osservatorio Diritti Umani.

Legale Rappresentante

Il Documento Legale rappresentante viene sempre notificato in atto pubblico sempre ai sensi del DPR 445/2000 che permette Rappresentare gli interessi del Disponente iniziale del Trust di Alto Obbiettivo di Scopo davanti agli organi e istituzioni dell’amministrazione di Stato Italia, il Legale Rappresentante è colui che dà voce, ed é Titolare della Tutela degli interessi e affari del Soggetto Disponente, si occuperà di rappresentarlo in ogni situazione legale per trattare gli Affari e le posizioni debitorie ove presenti, per trovarne una giusta e legale conclusione, in modo da tutelare tutti gli affari e interessi del Trust esistente e notificato in atto pubblico, così da evitare qualsiasi danno al perseguimento Scopi del Trust esistente in Vita.

IMPORTANTE:

Ogni posizione debitoria deve essere conclusa con i creditori come da art 2741 c.c. Italy Law, si fa presente che i debiti devono trovare conclusione per non creare danno ai possibili creditori che li vantano, compreso il beneficiario del Trust. " IMPORTANTE Il presente percorso é illustrativo di documentazione da realizzare in proprio, Osservatorio non fornisce documenti"

Istruzioni Operative

ATTENZIONE:

Leggilo sempre con attenzione e riscrivilo ricreando il bordo intorno a tutto il testo e compilando correttamente ogni sua parte. Presta anche qui molta attenzione alle grafie MAIUSCOLE/Alternate/minuscole, essendo delle convenzioni per distinguere le situazioni giuridiche.

La foto è da inserire direttamente nel documento (quindi scansionate una fototessera o utilizzate una vostra foto che avete disponibile come immagine): è importante che sia parte integrante del documento. E’ errato attaccare fototessere esterne.

Come vedrete al punto 2. si fa riferimento al protocollo del primo documento (Esistenza in Vita). Lasciate lo spazio bianco: lo compilerete a penna quando avrete il numero rilasciato dal Comune. Preparate 2 copie di questo documento e firmatelo in modo leggibile e in Alternato (Nome Cognome).

Primo step: Esistenza in Vita

Và reso pubblico il primo documento che dichiara “Esistenza in vita del Trust”, all’Ufficio Protocollo del Comune ove la Persona Fisica ha residenza o ove è stato trascritto Atto di Nascita, oppure se formato in altro Stato usate la convenzione sull’Apostille, quindi và disposto a protocollo il documento. Il Comune tratterrà per se 1 copia, un atto rimane a voi. Assicuratevi che il funzionario vi dia ricevuta dell’avvenuto protocollo (solitamente appongono un timbro sul documento in vostre mani, oppure rilasciando un adesivo con gli estremi del protocollo).

Secondo step: Legale Rappresentante

Fate una copia del documento Legale Rappresentante e compilate a mano il campo lasciato vuoto in fase di compilazione (quello relativo al protocollo dell’Esistenza in Vita). Protocollate questo documento allo stesso modo del precedente.

Ulteriore Documentazione e Conclusione

Il percorso si conclude con la presentazione dell’Atto Costitutivo del Trust di Alto Obiettivo di Scopo che verrà debitamente notificato secondo Convenzione dell’Aja sul riconoscimento dei Trust, la quale è stata ratificata in forza di legge attraverso la Legge 364/1989 e entrata in vigore nel 1991.

Per capire meglio ciò che state andando a fare, seguite i video sul canale YouTube di Osservatorio Diritti Umani, in questo modo potrete ultimare la documentazione e iniziare ad operare su tutto il territorio Nazionale in conformità alle convenzioni e secondo gli obiettivi Statuiti nell’Atto Costitutivo dato in pubblicità.

Contatta l'Osservatorio

Siamo a disposizione per supportarti in ogni fase del percorso di notifica.

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Trust No Profit e Diritti Umani – Osservatorio Diritti Umani

Trust No Profit e Diritti Umani
Fonti Ufficiali Internazionali e Analisi Giuridica

Il presente documento analizza la legittimità e la struttura del Trust di Scopo No Profit (Non-Charitable Purpose Trust) istituito per finalità umanitarie, di interesse collettivo e per la tutela delle persone vulnerabili. L'analisi è condotta alla luce del diritto internazionale, della Legge di Jersey, delle Convenzioni OSCE e delle principali fonti normative internazionali sui Diritti Umani.

📥 Documenti Ufficiali OSCE — Download PDF

I seguenti documenti sono pubblicati ufficialmente dall'OSCE/ODIHR e sono liberamente scaricabili. Costituiscono il fondamento normativo internazionale del presente Trust.

📄
Linee Guida sulla Libertà di Associazione (OSCE/ODIHR – Commissione di Venezia, 2015) Il documento fondamentale che tutela il diritto di costituire organizzazioni no profit e trust umanitari negli Stati OSCE. Definisce gli standard internazionali per la legislazione sulle associazioni. ⬇ Scarica PDF (OSCE.org)
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Linee Guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (OSCE/ODIHR, 2014) Documento che definisce gli obblighi degli Stati OSCE nella tutela di chi opera per la promozione dei diritti umani e dell'interesse collettivo, incluse le organizzazioni no profit. ⬇ Scarica PDF (OSCE.org)
📄
OSCE Human Dimension Commitments — Impegni sulla Dimensione Umana (4ª Edizione) Raccolta sistematica di tutti gli impegni OSCE sui diritti umani, libertà fondamentali e società civile. Documento di riferimento per governi, ONG e operatori del diritto internazionale. ⬇ Scarica PDF (ODIHR.OSCE.org)
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Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui Trust — Testo Ufficiale La Convenzione internazionale che disciplina la legge applicabile ai trust e il loro riconoscimento negli Stati contraenti, tra cui l'Italia (L. 364/1989). Fonte HCCH (Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato). ⬇ Scarica PDF (HCCH.net)
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Trusts (Jersey) Law 1984 — Testo Ufficiale Consolidato La legge regolatrice del Trust. Versione ufficiale consolidata pubblicata dal Jersey Legal Information Board, comprensiva di tutti gli emendamenti fino al 2026. ⬇ Scarica PDF (JerseyLaw.je)
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Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD, 2006) La Convenzione che tutela i diritti delle persone con disabilità, principale categoria di beneficiari del Trust. Ratificata dall'Italia con L. 18/2009. ⬇ Scarica PDF (OHCHR.org)

1. Fondamento nel Diritto Internazionale e nei Diritti Umani

La costituzione di un Trust per finalità umanitarie e di assistenza alle persone fragili trova il suo fondamento supremo nei principi sanciti dalle Nazioni Unite e dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). La destinazione di risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale non è soltanto lecita: è un atto che gli ordinamenti internazionali incoraggiano e tutelano attivamente.

"Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari."
— Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), Articolo 25

Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Libertà di Associazione (2015) riconoscono esplicitamente il diritto dei cittadini di destinare risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale, senza ingerenze arbitrarie da parte degli Stati, purché le finalità siano lecite e trasparenti. Il documento afferma che gli Stati devono "creare un ambiente favorevole in cui le associazioni possano operare liberamente".

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2. La Convenzione dell'Aja (1985) e il Riconoscimento in Italia

Il riconoscimento giuridico del Trust nell'ordinamento italiano deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, recepita in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione è stata elaborata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato (HCCH) ed è in vigore tra 14 Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Paesi Bassi.

"Per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o mortis causa — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico."
— Convenzione dell'Aja (1985), Articolo 2

La Convenzione stabilisce che un trust validamente costituito secondo la legge regolatrice scelta dal disponente (nel caso in esame, la Trusts (Jersey) Law 1984) deve essere riconosciuto dagli altri Stati contraenti, garantendo la segregazione patrimoniale e l'autonomia del fondo in trust rispetto al patrimonio personale del disponente e del trustee.

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3. La Legge di Jersey (Trusts Jersey Law 1984) e il Trust di Scopo

La Trusts (Jersey) Law 1984 è una delle normative più avanzate e riconosciute a livello globale per la costituzione di trust. L'Articolo 12 della legge ammette espressamente la creazione di trust per scopi non caritatevoli (non-charitable purpose trusts), a condizione che sia nominato un Guardiano (Enforcer) indipendente dal Trustee.

"Un trust non è invalido [...] se i termini del trust prevedono la nomina di un enforcer in relazione ai suoi scopi non caritatevoli, e per la nomina di un nuovo enforcer in qualsiasi momento in cui non ve ne sia alcuno."
— Trusts (Jersey) Law 1984, Articolo 12

L'Enforcer ha il dovere fiduciario (Art. 13) di far rispettare lo scopo del trust, garantendo che il Trustee amministri il patrimonio esclusivamente per le finalità umanitarie e di interesse collettivo stabilite nell'atto costitutivo. L'ottavo emendamento del 2026 (Art. 9A) ha ulteriormente rafforzato la posizione del disponente, confermando che la riserva di poteri non invalida il trust.

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4. Tutela Europea: CEDU e Consiglio d'Europa

La destinazione di patrimoni privati a scopi di utilità sociale e la costituzione di enti o trust no profit rientra nella sfera di protezione dell'Articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutela la libertà di riunione e di associazione, e dell'Articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 1 (Protezione della proprietà privata).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che gli Stati non possono ostacolare arbitrariamente la costituzione e l'operatività di enti giuridici — inclusi i trust — che perseguono scopi leciti e pacifici a beneficio della collettività. Qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito.

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5. Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (OSCE/ODIHR)

Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (2014) stabiliscono che chiunque operi per la promozione e la tutela dei diritti umani — anche attraverso strumenti patrimoniali come il trust no profit — gode di una protezione specifica da parte degli Stati partecipanti all'OSCE. Le autorità pubbliche sono tenute a non ostacolare, ma anzi a facilitare, l'operatività di tali soggetti.

"Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a garantire che i difensori dei diritti umani possano svolgere le loro attività senza interferenze arbitrarie, anche quando tali attività mettono in discussione le politiche governative."
— OSCE/ODIHR, Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders (2014)

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6. Quadro Normativo di Riferimento — Riepilogo

La tabella seguente sintetizza le fonti normative internazionali e nazionali che conferiscono forza giuridica e determinatezza al Trust No Profit di Alto Scopo.

Fonte Normativa Ambito Rilevanza per il Trust
Dichiarazione Universale Diritti Umani (ONU, 1948) Internazionale Fondamento del diritto all'assistenza sociale e alla tutela delle persone vulnerabili
Convenzione CRPD (ONU, 2006) Internazionale Tutela specifica delle persone con disabilità, principali beneficiari del Trust
Linee Guida OSCE/ODIHR Libertà di Associazione (2015) OSCE Diritto di costituire enti no profit e trust umanitari senza interferenze statali
Linee Guida OSCE Protezione Difensori Diritti Umani (2014) OSCE Protezione di chi opera per l'interesse collettivo tramite strumenti patrimoniali
Convenzione dell'Aja sui Trust (HCCH, 1985) Diritto Internazionale Privato Riconoscimento del Trust in Italia e scelta della legge regolatrice (Jersey)
Trusts (Jersey) Law 1984 Legge Regolatrice Validità, struttura e requisiti del Trust di Scopo No Profit
CEDU, Art. 11 + Prot. 1 (Consiglio d'Europa) Europeo Libertà di associazione e protezione della proprietà destinata a scopi sociali
Legge Italiana n. 364/1989 Nazionale Ratifica Convenzione dell'Aja: riconoscimento del Trust nell'ordinamento italiano
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