Linee Guida sulla Tutela dei Difensori dei Diritti Umani – OSCE/ODIHR
OSCE / ODIHR — Documento Ufficiale

Linee Guida sulla Tutela dei Difensori dei Diritti Umani

Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) — Traduzione italiana ufficiale, 2018

Prefazione

Vent'anni fa, i Capi di Stato e di Governo dell'OSCE sottoscrissero il Documento di Budapest del 1994 "Verso una Nuova Era di Autentico Partenariato", in cui si ribadiva che i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto e le istituzioni democratiche sono il fondamento della pace e della sicurezza. Si sottolineava inoltre la necessità di tutelare i difensori dei diritti umani.

Tale necessità è saldamente radicata nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, nel Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE del 1990 e in altri impegni dell'OSCE nell'ambito della dimensione umana: tutti questi atti riconoscevano il ruolo essenziale dei difensori dei diritti umani e della società civile nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni all'interno dell'OSCE.

La nostra speranza è che queste Linee Guida per la Tutela dei Difensori dei Diritti Umani possano costituire la base per una collaborazione rinnovata e autentica tra i Governi e i difensori dei diritti umani, al fine di affrontare efficacemente queste sfide e unire gli sforzi con l'obiettivo comune di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella regione dell'OSCE.

Ambasciatore Janez Lenarčič
Direttore, Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani

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Introduzione

"È stato particolarmente gratificante per me notare la citazione del Comitato, che sottolinea come la difesa dei diritti umani sia l'unica base sicura per una cooperazione internazionale vera e duratura... Sono convinto che la fiducia e la comprensione reciproca, il disarmo e la sicurezza internazionale siano inconcepibili senza una società aperta in cui ci sia libertà di informazione, libertà di coscienza, diritto di pubblicare e diritto di viaggiare."

— Andrei Sakharov, Discorso per l'accettazione del Premio Nobel, 11 Dicembre 1975

Nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, gli Stati partecipanti riconobbero il diritto di ognuno a conoscere i propri diritti e ad agire in base ad essi e, successivamente, il diritto di cercare e ricevere assistenza da altri nella difesa dei diritti umani. Le presenti linee guida si fondano su tali impegni e sugli standard dei diritti umani universalmente riconosciuti che gli Stati partecipanti all'OSCE hanno deciso di rispettare.

Le linee guida non fissano nuovi standard, né cercano di creare diritti "speciali" per i difensori dei diritti umani, ma si concentrano sulla protezione dei diritti di coloro che sono a rischio a causa del loro operato in favore dei diritti umani. In quanto tali, le linee guida intendono contribuire a promuovere una pari tutela dei diritti umani per tutti.

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Sezione A — Linee Guida sulla Tutela dei Difensori dei Diritti Umani

I. Principi Generali alla Base della Tutela dei Difensori dei Diritti Umani

1

Il diritto di difendere i diritti umani è universalmente riconosciuto: deriva dai diritti umani universali, che sono indivisibili, interdipendenti e interconnessi e che gli Stati partecipanti all'OSCE si sono impegnati a rispettare, proteggere e garantire a tutti coloro che, presenti sul territorio, sono soggetti alla loro giurisdizione.

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2

Chi sono i difensori dei diritti umani? I difensori dei diritti umani agiscono "individualmente o in associazione con altri, per promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali" a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. Riconoscono l'universalità dei diritti umani per tutti senza distinzione di alcun tipo e difendono i diritti umani con mezzi pacifici.

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3

I difensori dei diritti umani svolgono un ruolo fondamentale nelle società democratiche: il coinvolgimento attivo di persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni è essenziale per garantire il continuo progresso verso la tutela dei diritti umani internazionali. La società civile assiste gli Stati nel garantire il pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto. Le autorità statali dovrebbero rispettare il fatto che in una società democratica possano essere espresse pacificamente opinioni dissenzienti, riconoscendo pubblicamente il ruolo importante e legittimo dei difensori dei diritti umani.

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4

Necessità di tutela dei difensori dei diritti umani: i difensori dei diritti umani affrontano rischi specifici e sono spesso vittime di gravi abusi per la loro attività in favore di tali diritti. Pertanto necessitano di una migliore tutela specifica, a livello locale, nazionale e internazionale. Alcuni gruppi di difensori dei diritti umani sono esposti a rischi maggiori a causa della particolare natura della loro attività, delle problematiche a cui stanno lavorando, del contesto e del luogo in cui operano.

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5

La natura degli obblighi statali: la responsabilità primaria per la protezione dei difensori dei diritti umani spetta agli Stati. Gli Stati hanno obblighi sia positivi che negativi verso i difensori dei diritti umani. In linea con i doveri previsti dalla legislazione internazionale, essi hanno l'obbligo di: (a) astenersi da qualsiasi atto che violi i diritti dei difensori; (b) proteggere i difensori dagli abusi di terzi, esercitando la dovuta diligenza; (c) adottare misure proattive per promuovere il pieno riconoscimento dei diritti dei difensori.

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6

Un ambiente sicuro e favorevole: la tutela efficace della dignità, dell'integrità fisica e psicologica, della libertà e della sicurezza dei difensori dei diritti umani è un prerequisito per garantire il diritto di difendere gli stessi. Un ambiente sicuro e favorevole richiede il godimento di altri diritti umani fondamentali: la libertà di opinione e di espressione, di riunione e associazione pacifica, di partecipazione agli affari pubblici e di movimento, il diritto alla vita privata e quello di accedere e comunicare con gli organismi internazionali.

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7

Riconoscimento della dimensione internazionale: gli impegni assunti nel campo della dimensione umana riguardano interessi diretti e legittimi di tutti gli Stati partecipanti all'OSCE. Se la responsabilità per la tutela dei difensori dei diritti umani spetta in primo luogo agli Stati, la violazione dei loro diritti non è solo una questione interna. Gli Stati dovrebbero quindi riconoscere la necessità di tutelare i difensori dei diritti umani sia sul proprio territorio che altrove, creando strumenti e meccanismi appropriati per la loro tutela in Patria e all'estero.

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8

Responsabilità degli attori non statali: gli Stati hanno il dovere di tutelare i difensori dei diritti umani dagli abusi da parte di attori non statali, tuttavia questi ultimi possono svolgere un ruolo importante a vantaggio della tutela dei diritti dei difensori. Gli attori non statali dovrebbero rispettare e riconoscere i diritti dei difensori dei diritti umani, seguendo nello svolgimento delle loro attività le specifiche norme internazionali.

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9

Uguaglianza e non-discriminazione: i difensori dei diritti umani non devono essere discriminati nell'esercizio di tutti i loro diritti umani a causa della propria attività. Il diritto di difendere i diritti umani deve essere garantito senza discriminazioni e le misure di tutela dovrebbero riflettere le esigenze specifiche dei difensori. Un approccio di genere, sensibile alla diversità, dovrebbe essere integrato in tutte le attività volte a rafforzare la tutela dei difensori dei diritti umani.

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10

Quadro giuridico, amministrativo e istituzionale favorevole: a livello nazionale i quadri legali, amministrativi e istituzionali dovrebbero contribuire a creare e consolidare un ambiente sicuro e favorevole, in cui i difensori dei diritti umani sono protetti, sostenuti e messi in condizione di svolgere le loro legittime attività. Le leggi, i regolamenti, le politiche e le pratiche nazionali devono essere compatibili con gli impegni OSCE e con gli standard internazionali sui diritti umani. Devono essere sufficientemente precise per garantire la certezza del diritto e impedirne un'applicazione arbitraria.

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11

Legalità, necessità e proporzionalità: gli strumenti internazionali in materia di diritti umani consentono solo limitazioni di alcuni diritti e unicamente se le stesse hanno base formale nella giurisprudenza e risultano necessarie nell'ambito di una società democratica. Devono essere proporzionate e compatibili con altri principi fondamentali dei diritti umani, incluso il divieto di discriminazione. Il fatto che il diritto di difendere i diritti umani sia strumentale al conseguimento di tutti gli altri diritti riduce ulteriormente la portata delle limitazioni consentite.

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II. Integrità Fisica, Libertà e Sicurezza, Dignità dei Difensori dei Diritti Umani

A. Protezione da minacce, aggressioni e altri abusi

12

Le istituzioni e i funzionari statali devono astenersi dal compiere qualsiasi atto di intimidazione o rappresaglia mediante minacce, danneggiamento e distruzione di beni personali, aggressioni fisiche, tortura e altri maltrattamenti, uccisioni, sparizioni forzate o altri danni fisici o psicologici ai difensori dei diritti umani e alle loro famiglie. Gli Stati partecipanti hanno anche il dovere di proteggere i difensori dei diritti umani da tali atti da parte di attori non statali e di adottare misure per prevenire gli abusi. Le autorità pubbliche dovrebbero condannare pubblicamente tali atti e applicare una politica di tolleranza zero.

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13

Tutte le denunce relative a questi atti devono essere oggetto di approfondimenti tempestivi, in modo indipendente, approfondito e trasparente. Elemento essenziale al riguardo è l'esistenza di meccanismi di vigilanza efficaci e indipendenti per l'indagine di denunce di abusi commessi dalla polizia e da altri funzionari statali e la loro accessibilità da parte dei difensori dei diritti umani. Coloro che presentano denunce contro la polizia o altri funzionari di pubblica sicurezza non devono essere oggetto di rappresaglie.

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14

Le autorità non devono sottrarre ad indagini tempestive, approfondite, indipendenti e trasparenti qualsiasi azione illegale contro i difensori dei diritti umani perpetrata da funzionari pubblici o attori non statali. Le indagini devono poter individuare con efficacia gli autori e, ove necessario, portare al loro perseguimento. Qualsiasi sanzione dovrebbe essere commisurata alla gravità della violazione.

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15

Gli Stati dovrebbero considerare l'adozione di una legislazione nazionale che riconosca la motivazione dei crimini contro i difensori dei diritti umani per la loro attività come circostanza aggravante nelle sentenze di condanna.

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16

Gli Stati dovrebbero altresì garantire che le leggi sui crimini d'odio siano applicabili "per associazione" ai crimini commessi contro i difensori dei diritti umani. Un crimine contro un difensore dei diritti umani dovrebbe essere punito allo stesso modo dalla legislazione pertinente, se motivato da intolleranza verso uno specifico gruppo sociale al quale il difensore non appartiene direttamente ma a cui è associato.

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17

Gli Stati dovrebbero assicurare il pieno rispetto dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura. Ove necessario, dovrebbero attuare riforme per garantire: l'assenza di impunità per gli abusi commessi contro i difensori dei diritti umani, la disponibilità e l'accesso a rimedi legali pienamente efficaci, un adeguato risarcimento per le vittime o le loro famiglie.

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18

Dovrebbero essere forniti assistenza legale e altre forme di sostegno affinché i difensori dei diritti umani abbiano un effettivo accesso alla giustizia.

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19

Gli Stati dovrebbero sviluppare, consultando la società civile e acquisendo pareri tecnici dalle agenzie internazionali competenti, politiche, programmi e meccanismi di protezione adeguati per garantire la sicurezza e la tutela dei difensori dei diritti umani a rischio. Tali misure dovrebbero includere la protezione fisica, il trasferimento temporaneo e altre forme di tutela nonché i servizi di supporto eventualmente necessari.

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20

Gli Stati dovrebbero assicurare a qualsiasi programma, politica e meccanismo di protezione capacità e mezzi per fornire tutela e sostegno "di genere" alle donne difensori dei diritti umani. I programmi di protezione dovrebbero anche riflettere ed essere in grado di rispondere alle esigenze specifiche di protezione di altre categorie, particolarmente vulnerabili, di difensori dei diritti umani.

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21

Nel bilancio ordinario gli Stati dovrebbero destinare fondi sufficienti alla protezione fisica e psicologica dei difensori dei diritti umani a rischio, agli aiuti di emergenza e ad altri servizi di sostegno. Dovrebbero inoltre sostenere attivamente le organizzazioni non governative (ONG) che forniscono tali servizi.

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22

Queste misure dovrebbero essere accompagnate da programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai gruppi professionali interessati nonché da una più ampia educazione ai diritti umani, per sviluppare atteggiamenti e comportamenti e innalzare la considerazione dei difensori dei diritti umani nella società, migliorandone così la protezione.

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B. Tutela da accanimento giudiziario, criminalizzazione, arresto e detenzione arbitrari

23

I difensori dei diritti umani non devono essere sottoposti ad accanimento giudiziario in seguito a procedimenti legali e amministrativi ingiustificati o a qualsiasi altra forma di uso improprio dell'autorità amministrativa e giudiziaria, nonché alla criminalizzazione, all'arresto e alla detenzione arbitrarie e ad altre sanzioni per atti riguardanti il loro operato in favore dei diritti umani. Devono avere accesso a rimedi efficaci per contestare la legittimità della detenzione o qualsiasi altra sanzione.

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24

Gli Stati dovrebbero esaminare il quadro giuridico nazionale riguardante i difensori dei diritti umani e le loro attività, per verificare il rispetto degli standard internazionali sui diritti umani. Qualsiasi norma giuridica che implichi direttamente o indirettamente la criminalizzazione di attività protette dalle norme internazionali dovrebbe essere immediatamente modificata o abrogata.

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25

Le norme giuridiche con definizioni vaghe e ambigue, che si prestino a interpretazioni estensive e siano, o potrebbero essere, strumentalizzate per perseguire i difensori dei diritti umani a causa della loro attività, dovrebbero essere modificate o abrogate. Deve essere pienamente tutelato l'iter giudiziario, in linea con gli standard internazionali relativi ad un processo equo.

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III. Un Ambiente Sicuro e Favorevole a Sostegno del Lavoro sui Diritti Umani

41

Gli Stati dovrebbero rispettare, incoraggiare e facilitare l'attività in difesa dei diritti umani. Dovrebbero prevedere misure concrete volte a creare ambienti sicuri e favorevoli che sostengano i difensori dei diritti umani. Ciò per metterli in condizione di svolgere la propria attività liberamente e senza limitazioni ingiustificate, compreso il lavoro svolto individualmente o insieme ad altri, nel Paese e oltre confine.

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D. Libertà di opinione, di espressione e di informazione

42

Gli Stati dovrebbero rivedere la legislazione relativa alla libertà di opinione e di espressione, abrogando o modificando qualsiasi disposizione non conforme alle norme internazionali sui diritti umani. Ciò comprende anche le disposizioni che impongono restrizioni eccessive, che eccedono quanto consentito dalle norme internazionali, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di salute o morale pubblica.

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43

Nella legislazione in materia di antiterrorismo o di sicurezza, gli Stati dovrebbero eliminare ogni disposizione formulata in modo vago e quindi potenzialmente soggetta ad applicazioni arbitrarie allo scopo di minacciare, far tacere o imprigionare i difensori dei diritti umani. Dovrebbero rispettare l'espressione pacifica di opinioni dissenzienti.

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44

Allo stesso modo, dovrebbero essere abrogate le norme penali sulla diffamazione. La diffamazione e i reati simili, compresi quelli commessi online, dovrebbero essere trattati esclusivamente in base al diritto civile. La responsabilità penale, comprese le pene detentive, dovrebbe essere esclusa per reati riguardanti la reputazione altrui.

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45

Gli Stati non dovrebbero imporre limitazioni indebite alla diffusione di informazioni che nella pratica impediscano ai difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro o di fornire servizi ai loro assistiti.

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46

Inoltre gli Stati dovrebbero adottare e applicare una legislazione sulla libertà di informazione che assicuri un accesso effettivo e paritario ai documenti ufficiali, anche ai difensori dei diritti umani. Dovrebbero altresì adottare misure proattive che consentano alla popolazione di conoscere l'esistenza di tale legislazione, del diritto di accesso ai documenti ufficiali e delle procedure specifiche che lo regolano.

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47

Leggi, regolamenti e prassi relative al segreto di Stato dovrebbero essere revisionate e, ove necessario, modificate affinché non limitino indebitamente l'accesso alle informazioni di interesse pubblico, comprese quelle relative alle violazioni e ai crimini contro i diritti umani, passati e presenti.

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48

Gli Stati dovrebbero riconoscere l'importanza degli informatori che agiscono nell'interesse pubblico per scoprire violazioni dei diritti umani e corruzione sia nel pubblico che nel privato. Dovrebbero adottare leggi e procedure che permettano la protezione degli informatori e forniscano un'alternativa sicura al silenzio.

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49

La libertà di opinione e di espressione si applica anche online. In generale gli Stati dovrebbero promuovere e facilitare la parità di accesso a Internet e alle tecnologie informatiche. Tutta la regolamentazione statale della comunicazione su Internet deve soddisfare pienamente i severi requisiti che gli standard internazionali stabiliscono per le limitazioni al diritto alla libertà di opinione e di espressione.

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E. Libertà di riunione pacifica

55

La legislazione sulla libertà di riunione pacifica e le pratiche correlate deve essere pienamente conforme alle norme internazionali sui diritti umani. Limitazioni al diritto alla libertà di riunione possono essere imposte solo se fondate sulla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse dei motivi specifici stabiliti dalle norme internazionali. Le autorità responsabili della stesura o della revisione della legislazione pertinente sono incoraggiate ad applicare le Linee Guida sulla Libertà di Riunione Pacifica dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia.

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56

I difensori dei diritti umani non dovrebbero subire limitazioni della libertà di riunione che eccedano quelle consentite dalle pertinenti norme internazionali. Risultano incompatibili con tali standard le restrizioni sui contenuti imposte solo perché trasmettono messaggi critici nei confronti delle autorità o perché riguardano temi sociali percepiti come controversi.

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57

I difensori dei diritti umani che organizzano riunioni dovrebbero solo essere tenuti ad inviarne notifica preventiva, qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità di organizzarsi al fine di facilitarne lo svolgimento, proteggendo l'ordine e la sicurezza pubblica, i diritti e le libertà altrui. Gli Stati dovrebbero predisporre procedure appropriate ed efficaci per l'esame delle denunce riguardanti restrizioni indebite.

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58

Le assemblee spontanee dovrebbero essere facilitate, in linea con la presunzione a favore della convocazione delle riunioni, anche se non è stata fornita alcuna notifica preventiva. I difensori dei diritti umani che partecipano a riunioni non notificate non devono essere arrestati, detenuti o multati unicamente per tale partecipazione.

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F. Libertà di associazione e diritto di costituire, aderire e partecipare alle ONG

63

Chiunque dovrebbe poter esercitare liberamente il proprio diritto di costituire, aderire e partecipare a gruppi o associazioni per la difesa dei diritti umani, senza discriminazioni di alcun tipo, neppure in base alla natura dei diritti difesi. Qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto alla libertà di associazione deve avere una chiara base giuridica e deve soddisfare pienamente i severi requisiti previsti dalle norme internazionali sui diritti umani.

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64

Gli Stati dovrebbero rivedere tutta la legislazione relativa alla libertà di associazione e al diritto di costituire, aderire e partecipare efficacemente alle ONG, al fine di garantirne concordanza, coerenza e rispetto delle relative norme internazionali sui diritti umani. Nel discutere gli emendamenti a queste leggi gli Stati dovrebbero consultarsi con la società civile.

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65

Ai difensori dei diritti umani dovrebbe essere consentito di formare gruppi o associazioni per perseguire le proprie attività, senza obbligo di registrazione o conseguimento della personalità giuridica. L'esercizio del diritto alla libertà di associazione non è subordinato alla registrazione e i difensori dei diritti umani non devono essere perseguiti per non aver registrato un gruppo o un'associazione.

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66

La registrazione formale e le procedure per acquisire una personalità giuridica dovrebbero essere previste come opzione volta a sostenere i difensori dei diritti umani nello svolgimento del loro lavoro in associazione con altri; ad esempio allo scopo di accedere a sussidi o altri tipi di sostegno, eventualmente disponibili solo per le persone giuridiche.

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70

Gli Stati dovrebbero assistere e facilitare gli sforzi delle ONG volti a cercare e ottenere i fondi necessari per la loro attività in difesa dei diritti umani, senza interferire con la loro indipendenza. Dovrebbero, per quanto possibile, mettere a disposizione fondi per sostenere le ONG indipendenti. Dovrebbero inoltre adottare misure appropriate per incoraggiare donazioni da parte di privati o aziende per l'attività in difesa dei diritti umani, offrendo anche benefici fiscali.

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73

Gli Stati non dovrebbero porre restrizioni indebite alle ONG nell'attività di ricerca, ricezione e impiego dei fondi per i diritti umani. Le leggi nazionali non devono criminalizzare o delegittimare le attività in difesa dei diritti umani a causa dell'origine dei finanziamenti. Gli Stati dovrebbero garantire che le ONG operanti sul loro territorio, registrate o meno, possano cercare e ricevere finanziamenti dall'estero, senza restrizioni e requisiti ingiustificati.

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G. Diritto di partecipazione agli affari pubblici

74

Gli Stati dovrebbero istituire procedure e meccanismi appropriati per la partecipazione dei difensori dei diritti umani e delle loro organizzazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Questa non dovrebbe essere limitata a consultazioni una tantum o ad hoc, ma dovrebbe prevedere un dialogo regolare, permanente, istituzionalizzato ed aperto per facilitare un'efficace partecipazione al processo decisionale pubblico.

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H. Libertà di movimento

76

Gli Stati dovrebbero riconoscere l'importanza del lavoro sui diritti umani dentro e fuori dai confini nazionali, rispettando pienamente gli impegni assunti e le norme internazionali in materia di libera circolazione, anche quando i difensori dei diritti umani lasciano un Paese o vi entrano, e quando si spostano all'interno del proprio Paese o cercano di farlo per la loro attività a favore dei diritti umani.

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83

Gli Stati dovrebbero sostenere, anche attraverso le loro missioni diplomatiche, i difensori dei diritti umani che affrontano rischi imminenti per la loro vita e il loro benessere, trasferendoli temporaneamente in un ambiente sicuro quando richiesto e, se necessario, emettendo visti per motivi di emergenza. Gli Stati devono rispettare pienamente i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale che prevedono di non rimandare le persone in Paesi in cui corrono il reale rischio di subire violazioni del loro diritto alla vita.

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I. Diritto alla vita privata

85

Gli Stati hanno il dovere di astenersi dall'interferire illecitamente o arbitrariamente nella privacy, la vita familiare, la casa o la corrispondenza dei difensori dei diritti umani, comprese le comunicazioni elettroniche. Questa protezione si estende anche alle interferenze da parte di terzi e si esercita attraverso misure legislative e di altra natura.

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88

Gli Stati dovrebbero riconoscere che i difensori dei diritti umani hanno particolari necessità di protezione da interferenze ingiustificate nella loro vita privata, per la natura della loro attività. La riservatezza delle fonti dei difensori dei diritti umani e l'identità dei loro clienti devono essere rispettate affinché la loro attività in difesa dei diritti umani sia svolta con efficacia.

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J. Diritto di accedere agli organismi internazionali e di comunicare con essi

90

Gli Stati devono garantire che i difensori dei diritti umani godano del diritto di accedere e comunicare senza impedimenti con gli organismi internazionali, compresi gli organismi internazionali e regionali preposti a ricevere e a trattare le informazioni relative alle accuse di violazioni dei diritti umani. Gli Stati devono proteggere i difensori dei diritti umani, le loro famiglie e i loro associati da qualsiasi forma di rappresaglia perché cooperano con le istituzioni internazionali.

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91

Gli Stati dovrebbero inoltre astenersi da qualsiasi altra azione, comprese misure legislative, che possa vanificare o compromettere il diritto dei difensori dei diritti umani di fornire informazioni, presentare ricorsi o partecipare ad incontri con organismi internazionali, tra cui: le istituzioni dell'OSCE, le Nazioni Unite, i suoi rappresentanti e i meccanismi nell'ambito dei diritti umani, le istituzioni del Consiglio d'Europa.

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92

Gli Stati dovrebbero adottare misure proattive per facilitare la comunicazione tra i difensori dei diritti umani e gli organismi internazionali, al fine di migliorare la protezione dei diritti umani nel Paese. Dovrebbero consultarsi con i difensori dei diritti umani in occasione della stesura di relazioni periodiche per gli organismi di controllo o altri meccanismi e dovrebbero accettare le richieste di visita dell'ONU, dei suoi rappresentanti e dei meccanismi nel campo dei diritti umani.

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IV. Quadro Attuativo delle Linee Guida

93

Per garantire la tutela dei difensori dei diritti umani, gli Stati partecipanti sono incoraggiati a intraprendere, in consultazione con la società civile, un riesame delle leggi e delle pratiche che riguardano i difensori dei diritti umani. Dovrebbero abrogare o modificare leggi e regolamenti che impediscono od ostacolano il lavoro dei difensori dei diritti umani e adeguare le loro prassi di conseguenza.

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96

Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a tradurre le presenti Linee Guida nelle lingue locali e, insieme ad altri standard internazionali pertinenti, a diffonderle ampiamente tra gli organi delle forze dell'ordine, la magistratura, le forze armate, i leader religiosi, gli insegnanti e gli educatori, gli operatori sanitari, i giornalisti e altre categorie professionali, la società civile e ulteriori attori interessati.

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97

Gli Stati partecipanti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire meccanismi e redigere linee guida nazionali per sostenere i difensori dei diritti umani e la loro attività in altri Stati partecipanti all'OSCE, nonché in altri Paesi al di fuori della regione OSCE. Tali linee guida nazionali dovrebbero includere meccanismi di risposta rapida per i difensori dei diritti umani a rischio imminente.

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100

Ogniqualvolta sia necessario, gli Stati partecipanti dovrebbero, attraverso le loro missioni diplomatiche nello stato interessato o in altro modo, agevolare il rilascio di visti di emergenza e il trasferimento dei singoli difensori dei diritti umani, per consentire loro di lasciare rapidamente il Paese in cui sono a rischio.

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101

Gli Stati partecipanti dovrebbero cooperare all'interno dell'OSCE e di altri forum internazionali, per sviluppare e rafforzare gli standard e i meccanismi internazionali e regionali per la tutela dei difensori dei diritti umani, anche fornendo loro risorse sufficienti e altro sostegno di natura politica.

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103

Gli Stati partecipanti dovrebbero cooperare con le istituzioni OSCE e i meccanismi internazionali sui diritti umani, comprese le Nazioni Unite, i suoi rappresentanti e i suoi meccanismi nell'ambito dei diritti umani, le istituzioni del Consiglio d'Europa e l'Organizzazione degli Stati Americani. Dovrebbero garantire un adeguato seguito a tutte le raccomandazioni delle istituzioni dell'OSCE e dei meccanismi internazionali in materia di diritti umani.

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104

Per consentire all'ODIHR di fornire, come previsto dal suo mandato, informazioni su problematiche attinenti all'attuazione, gli Stati partecipanti sono incoraggiati a inviare informazioni all'ODIHR sulle misure adottate per attuarne le Linee Guida in materia di tutela dei difensori dei diritti umani.

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105

Le strutture esecutive, le istituzioni e le presenze sul campo dell'OSCE dovrebbero contribuire alla piena realizzazione dei diritti e dei principi stabiliti dalle Linee Guida dell'OSCE/ODIHR, nell'ambito dei rispettivi mandati.

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Valore Giuridico e Obblighi degli Stati

Le Linee Guida OSCE/ODIHR non sono un semplice documento di indirizzo politico, ma si fondano su un solido impianto giuridico che vincola gli Stati partecipanti. Sebbene l'OSCE produca formalmente atti di soft law (impegni politici), questi impegni sono indissolubilmente legati a trattati internazionali vincolanti (hard law).

Perché gli Stati sono obbligati a rispettarle?

1

Fondamento nei Trattati Vincolanti: Come specificato nell'Introduzione, le Linee Guida "non fissano nuovi standard", ma declinano in modo operativo i diritti già sanciti da trattati internazionali ratificati dagli Stati, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La violazione delle Linee Guida comporta quasi sempre la violazione simultanea di questi trattati vincolanti.

2

Il Principio di "Pacta Sunt Servanda" e la Buona Fede: Gli Stati partecipanti all'OSCE hanno sottoscritto l'Atto Finale di Helsinki (1975) e il Documento di Budapest (1994), impegnandosi formalmente a tutelare i difensori dei diritti umani. Nel diritto internazionale, gli impegni assunti in sede OSCE, pur essendo politici, devono essere eseguiti in buona fede e non possono essere invocati pretesti di diritto interno per eluderli.

3

Obblighi Positivi e Negativi: Gli Stati non hanno solo l'obbligo negativo di astenersi dall'ostacolare i difensori (es. divieto di arresti arbitrari o censura), ma hanno precisi obblighi positivi di protezione (due diligence). Devono intervenire attivamente per proteggere i difensori da minacce di terzi e creare un ambiente legislativo e amministrativo favorevole (es. agevolazioni fiscali per le ONG, libertà di finanziamento).

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Commenti Autorevoli e Giurisprudenza CEDU

La corretta interpretazione e applicazione delle Linee Guida OSCE è costantemente monitorata e commentata da istituzioni accademiche, organizzazioni internazionali e tribunali sovranazionali. Di seguito i riferimenti essenziali per approfondire l'analisi giuridica e trovare conferme giurisprudenziali.

⚖️ Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

La Corte di Strasburgo ha prodotto un'ampia giurisprudenza che conferma i principi delle Linee Guida OSCE, in particolare sugli Articoli 10 (Libertà di espressione) e 11 (Libertà di riunione e associazione) della Convenzione. Le sentenze della CEDU sono giuridicamente vincolanti per i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Database HUDOC — Ricerca Sentenze CEDU sui Difensori dei Diritti Umani Motore di ricerca ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per trovare conferme, cercare le parole chiave: "human rights defenders", "freedom of association", "NGO registration".

📚 Commenti di Giuristi, Accademie e ONG Internazionali

Vademecum per i difensori e le difensore dei diritti umani (Centro Diritti Umani - Università di Padova) Guida pratica e analisi accademica italiana sugli strumenti di tutela internazionale, inclusi i meccanismi OSCE e UE.
OMCT & FIDH — L'Osservatorio per la Protezione dei Difensori dei Diritti Umani Analisi critica sull'implementazione delle Linee Guida OSCE e rapporti sulle violazioni negli Stati membri.
International Commission of Jurists (ICJ) — Guide for Human Rights Defenders Commenti giuridici e guide pratiche della Commissione Internazionale dei Giuristi sui meccanismi di responsabilità statale.
Amnesty International — Defending Defenders Valutazione dell'azione dell'Unione Europea e degli Stati membri nella protezione dei difensori dei diritti umani.
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🏛 Fonti Ufficiali e Link di Riferimento

Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Tutela dei Difensori dei Diritti Umani — Traduzione italiana (2018) Documento ufficiale OSCE — Fonte primaria della presente pagina
Dichiarazione ONU sui Difensori dei Diritti Umani (A/RES/53/144, 1998) Assemblea Generale delle Nazioni Unite — Fondamento giuridico delle presenti Linee Guida
Atto Finale di Helsinki (CSCE, 1975) Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa — Fondamento storico degli impegni OSCE
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR, ONU 1966) Nazioni Unite — Trattato internazionale vincolante sui diritti civili e politici
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, Consiglio d'Europa 1950) Consiglio d'Europa — Protezione dei diritti fondamentali nei 46 Stati membri
Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Libertà di Associazione (2015) OSCE/ODIHR e Commissione di Venezia — Standard internazionali per ONG e associazioni
OSCE Human Dimension Commitments — Impegni sulla Dimensione Umana (4ª Ed.) OSCE/ODIHR — Raccolta sistematica di tutti gli impegni OSCE sui diritti umani
Trust No Profit e Diritti Umani – Osservatorio Diritti Umani

Trust No Profit e Diritti Umani
Fonti Ufficiali Internazionali e Analisi Giuridica

Il presente documento analizza la legittimità e la struttura del Trust di Scopo No Profit (Non-Charitable Purpose Trust) istituito per finalità umanitarie, di interesse collettivo e per la tutela delle persone vulnerabili. L'analisi è condotta alla luce del diritto internazionale, della Legge di Jersey, delle Convenzioni OSCE e delle principali fonti normative internazionali sui Diritti Umani.

📥 Documenti Ufficiali OSCE — Download PDF

I seguenti documenti sono pubblicati ufficialmente dall'OSCE/ODIHR e sono liberamente scaricabili. Costituiscono il fondamento normativo internazionale del presente Trust.

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Linee Guida sulla Libertà di Associazione (OSCE/ODIHR – Commissione di Venezia, 2015) Il documento fondamentale che tutela il diritto di costituire organizzazioni no profit e trust umanitari negli Stati OSCE. Definisce gli standard internazionali per la legislazione sulle associazioni. ⬇ Scarica PDF (OSCE.org)
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Linee Guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (OSCE/ODIHR, 2014) Documento che definisce gli obblighi degli Stati OSCE nella tutela di chi opera per la promozione dei diritti umani e dell'interesse collettivo, incluse le organizzazioni no profit. ⬇ Scarica PDF (OSCE.org)
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OSCE Human Dimension Commitments — Impegni sulla Dimensione Umana (4ª Edizione) Raccolta sistematica di tutti gli impegni OSCE sui diritti umani, libertà fondamentali e società civile. Documento di riferimento per governi, ONG e operatori del diritto internazionale. ⬇ Scarica PDF (ODIHR.OSCE.org)
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Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui Trust — Testo Ufficiale La Convenzione internazionale che disciplina la legge applicabile ai trust e il loro riconoscimento negli Stati contraenti, tra cui l'Italia (L. 364/1989). Fonte HCCH (Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato). ⬇ Scarica PDF (HCCH.net)
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Trusts (Jersey) Law 1984 — Testo Ufficiale Consolidato La legge regolatrice del Trust. Versione ufficiale consolidata pubblicata dal Jersey Legal Information Board, comprensiva di tutti gli emendamenti fino al 2026. ⬇ Scarica PDF (JerseyLaw.je)
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Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD, 2006) La Convenzione che tutela i diritti delle persone con disabilità, principale categoria di beneficiari del Trust. Ratificata dall'Italia con L. 18/2009. ⬇ Scarica PDF (OHCHR.org)

1. Fondamento nel Diritto Internazionale e nei Diritti Umani

La costituzione di un Trust per finalità umanitarie e di assistenza alle persone fragili trova il suo fondamento supremo nei principi sanciti dalle Nazioni Unite e dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). La destinazione di risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale non è soltanto lecita: è un atto che gli ordinamenti internazionali incoraggiano e tutelano attivamente.

"Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari."
— Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), Articolo 25

Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Libertà di Associazione (2015) riconoscono esplicitamente il diritto dei cittadini di destinare risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale, senza ingerenze arbitrarie da parte degli Stati, purché le finalità siano lecite e trasparenti. Il documento afferma che gli Stati devono "creare un ambiente favorevole in cui le associazioni possano operare liberamente".

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2. La Convenzione dell'Aja (1985) e il Riconoscimento in Italia

Il riconoscimento giuridico del Trust nell'ordinamento italiano deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, recepita in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione è stata elaborata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato (HCCH) ed è in vigore tra 14 Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Paesi Bassi.

"Per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o mortis causa — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico."
— Convenzione dell'Aja (1985), Articolo 2

La Convenzione stabilisce che un trust validamente costituito secondo la legge regolatrice scelta dal disponente (nel caso in esame, la Trusts (Jersey) Law 1984) deve essere riconosciuto dagli altri Stati contraenti, garantendo la segregazione patrimoniale e l'autonomia del fondo in trust rispetto al patrimonio personale del disponente e del trustee.

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3. La Legge di Jersey (Trusts Jersey Law 1984) e il Trust di Scopo

La Trusts (Jersey) Law 1984 è una delle normative più avanzate e riconosciute a livello globale per la costituzione di trust. L'Articolo 12 della legge ammette espressamente la creazione di trust per scopi non caritatevoli (non-charitable purpose trusts), a condizione che sia nominato un Guardiano (Enforcer) indipendente dal Trustee.

"Un trust non è invalido [...] se i termini del trust prevedono la nomina di un enforcer in relazione ai suoi scopi non caritatevoli, e per la nomina di un nuovo enforcer in qualsiasi momento in cui non ve ne sia alcuno."
— Trusts (Jersey) Law 1984, Articolo 12

L'Enforcer ha il dovere fiduciario (Art. 13) di far rispettare lo scopo del trust, garantendo che il Trustee amministri il patrimonio esclusivamente per le finalità umanitarie e di interesse collettivo stabilite nell'atto costitutivo. L'ottavo emendamento del 2026 (Art. 9A) ha ulteriormente rafforzato la posizione del disponente, confermando che la riserva di poteri non invalida il trust.

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4. Tutela Europea: CEDU e Consiglio d'Europa

La destinazione di patrimoni privati a scopi di utilità sociale e la costituzione di enti o trust no profit rientra nella sfera di protezione dell'Articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutela la libertà di riunione e di associazione, e dell'Articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 1 (Protezione della proprietà privata).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che gli Stati non possono ostacolare arbitrariamente la costituzione e l'operatività di enti giuridici — inclusi i trust — che perseguono scopi leciti e pacifici a beneficio della collettività. Qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito.

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5. Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (OSCE/ODIHR)

Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (2014) stabiliscono che chiunque operi per la promozione e la tutela dei diritti umani — anche attraverso strumenti patrimoniali come il trust no profit — gode di una protezione specifica da parte degli Stati partecipanti all'OSCE. Le autorità pubbliche sono tenute a non ostacolare, ma anzi a facilitare, l'operatività di tali soggetti.

"Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a garantire che i difensori dei diritti umani possano svolgere le loro attività senza interferenze arbitrarie, anche quando tali attività mettono in discussione le politiche governative."
— OSCE/ODIHR, Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders (2014)

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6. Quadro Normativo di Riferimento — Riepilogo

La tabella seguente sintetizza le fonti normative internazionali e nazionali che conferiscono forza giuridica e determinatezza al Trust No Profit di Alto Scopo.

Fonte Normativa Ambito Rilevanza per il Trust
Dichiarazione Universale Diritti Umani (ONU, 1948) Internazionale Fondamento del diritto all'assistenza sociale e alla tutela delle persone vulnerabili
Convenzione CRPD (ONU, 2006) Internazionale Tutela specifica delle persone con disabilità, principali beneficiari del Trust
Linee Guida OSCE/ODIHR Libertà di Associazione (2015) OSCE Diritto di costituire enti no profit e trust umanitari senza interferenze statali
Linee Guida OSCE Protezione Difensori Diritti Umani (2014) OSCE Protezione di chi opera per l'interesse collettivo tramite strumenti patrimoniali
Convenzione dell'Aja sui Trust (HCCH, 1985) Diritto Internazionale Privato Riconoscimento del Trust in Italia e scelta della legge regolatrice (Jersey)
Trusts (Jersey) Law 1984 Legge Regolatrice Validità, struttura e requisiti del Trust di Scopo No Profit
CEDU, Art. 11 + Prot. 1 (Consiglio d'Europa) Europeo Libertà di associazione e protezione della proprietà destinata a scopi sociali
Legge Italiana n. 364/1989 Nazionale Ratifica Convenzione dell'Aja: riconoscimento del Trust nell'ordinamento italiano
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