Trust No-Profit: Regime IVA in Italia e all'Estero
  Diritto Tributario Internazionale - La presente é a titolo esemplificativo non esaustivo

Trust No-Profit: Regime IVA in Italia e all'Estero

Disamina fiscale ESEMPLIFICATIVA per Trust No-Profit residenti in Italia e per Trust No-Profit residenti all'estero (Svizzera, Jersey, Liechtenstein). Utenze, servizi, agevolazioni e informazioni su percorsi di riconoscimento internazionale.

Trust No-Profit Residente in Italia

Regime fiscale ETS — D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) · L. 112/2016 (Dopo di Noi) - *(NOTA ESEMPLIFICATIVA)

  Quadro Normativo di Riferimento

Il Trust no-profit residente in Italia, se iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come Ente del Terzo Settore (ETS), beneficia del regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. 117/2017. Le attività di interesse generale (art. 5) sono esenti da IVA o soggette a regimi agevolati. La L. 112/2016 (Dopo di Noi) prevede ulteriori esenzioni per Trust a favore di persone con disabilità grave.

Gestione Utenze

Le utenze (luce, gas, acqua) intestate a un Trust ETS residente in Italia sono soggette all'IVA italiana, ma con aliquote agevolate.

  • Aliquota ridotta 10%: per forniture di gas metano per usi civili (D.P.R. 633/72, Tab. A, Parte III).
  • Aliquota ridotta 10%: per energia elettrica per uso domestico e non industriale.
  • Esenzione accise: possibile per usi specifici (art. 52 TUA, D.Lgs. 504/1995).
  • Intestazione: al Trustee nella sua qualità istituzionale, con indicazione del codice fiscale del Trust.

Attività Istituzionali (Art. 5 D.Lgs. 117/2017)

Le prestazioni di servizi rese dal Trust ETS nell'ambito delle attività di interesse generale sono esenti da IVA.

  • Art. 10, n. 27-ter D.P.R. 633/72: Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali.
  • Regime forfettario: Possibile per ETS con ricavi inferiori a € 130.000 annui.
  • Attività commerciali secondarie: Soggette a IVA ordinaria se non strumentali alle finalità istituzionali.
  • 5 per mille: Accesso al riparto del 5 per mille IRPEF per ETS iscritti al RUNTS.

Adempimenti Fiscali

Il Trust ETS residente in Italia è soggetto agli obblighi dichiarativi ordinari, con alcune semplificazioni.

  • Codice Fiscale: Obbligo di ottenere un CF italiano (Agenzia delle Entrate).
  • Partita IVA: Necessaria solo se il Trust svolge attività commerciali, anche secondarie.
  • Bilancio sociale: Obbligatorio per ETS con entrate superiori a € 220.000 annui.
  • Scritture contabili: Obbligo di tenuta della contabilità separata per attività istituzionali e commerciali.
⚠️ Attenzione — L. 112/2016 (Dopo di Noi): I Trust costituiti a favore di persone con disabilità grave ai sensi della L. 112/2016 godono di esenzione totale dall'imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro in misura fissa per i trasferimenti di beni al Trust. Questo regime è cumulabile con le agevolazioni ETS del D.Lgs. 117/2017.
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Trust No-Profit Residente all'Estero

Svizzera · Jersey · Liechtenstein · Altri Paesi extra-UE — Art. 7-ter D.P.R. 633/1972 - *(NOTA ESEMPLIFICATIVA)

  Il Principio di Territorialità (Art. 7-ter D.P.R. 633/1972)

Un Trust no-profit residente in un Paese extra-UE (es. Svizzera) che acquista beni o servizi in Italia beneficia della non imponibilità IVA per carenza del presupposto territoriale. Il fondamento giuridico non è lo status diplomatico, ma l'Art. 7-ter, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/1972, che recepisce la Direttiva 2006/112/CE: le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia solo quando rese a committenti stabiliti nel territorio dello Stato.

Utenze (Luce, Gas, Internet)

Contrariamente a quanto spesso applicato dai fornitori italiani, le forniture energetiche a un Trust extra-UE non sono soggette all'IVA italiana.

  • Fuori Campo IVA: Carenza del presupposto territoriale ex Art. 7-ter.
  • Fattura senza IVA: Il fornitore deve indicare "operazione non soggetta — Art. 7-ter D.P.R. 633/72".
  • Errore comune: I fornitori applicano erroneamente l'Art. 7-quater (servizi su immobili: locazioni, perizie, manutenzioni) che non riguarda le forniture energetiche.
  • Prova: Certificato di residenza fiscale estera + atto istitutivo del Trust.

Servizi Generici (Consulenze, Legali)

Per i servizi generici (consulenze legali, amministrative, informatiche), la regola dell'Art. 7-ter si applica in base allo status del committente.

  • Trust Soggetto Passivo (B2B): Fuori campo IVA in Italia. Il Trust applica il reverse charge nel proprio Paese.
  • Trust Consumatore Finale (B2C): Se il Trust non svolge attività economica rilevante, il fornitore italiano applica l'IVA ordinaria.
  • Reg. UE 282/2011: Il certificato Allegato II è riservato a enti UE e diplomatici, non a Trust privati extra-UE.

Agevolazioni Avanzate (Art. 72)

I Trust esteri con finalità umanitarie possono accedere a regimi di non imponibilità IVA ancora più ampi attraverso percorsi di riconoscimento.

  • Art. 72 D.P.R. 633/72: Esenzione totale per Organismi Internazionali riconosciuti da trattati tra Stati.
  • Art. 8-bis: Non imponibilità per cessioni a ONG riconosciute dal MAECI/AICS.
  • Iscrizione RUNTS: Possibile anche per enti esteri con sede secondaria in Italia (D.Lgs. 117/2017, art. 46).

  Percorsi per il Riconoscimento Internazionale

Percorso Tempi Requisiti Chiave Vantaggio IVA
1. Iscrizione Elenco AICS (MAECI)Il più accessibile per Trust esteri 6-12 mesi Sede secondaria in Italia · Iscrizione RUNTS · Finalità di cooperazione internazionale · Bilanci certificati (2 anni) Esenzione IVA per acquisti destinati a progetti umanitari all'estero (Art. 8-bis D.P.R. 633/72)
2. Status Consultivo ONU (ECOSOC)Prestigio internazionale 12-18 mesi Esistenza da ≥ 2 anni · Attività in linea con obiettivi ONU · Struttura democratica e trasparente · Sede in qualsiasi Paese Facilita accordi bilaterali; non garantisce esenzione IVA automatica in Italia senza Accordo di Sede
3. Accordo di Sede (Governo Italiano)Massima tutela 2-3 anni Ente già riconosciuto internazionalmente · Negoziazione con MAECI · Ratifica parlamentare (Legge dello Stato) Esenzione IVA totale (Art. 72) su tutti gli acquisti istituzionali in Italia + status diplomatico
💡 Il percorso più rapido per un Trust estero: Aprire una sede secondaria in Italia, iscriversi al RUNTS come ETS (D.Lgs. 117/2017, art. 46) e richiedere l'iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l'AICS. Questo garantisce agevolazioni IVA concrete per le attività di cooperazione internazionale in 6-12 mesi, senza necessità di trattati intergovernativi. *(Nota il presente riferimento non implica automatismi o altre facilitazioni, ma é a titolo informativo e divulgativo per conoscere prassi e modalità ufficiali di attuazione)
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Fonti Autorevoli e Riferimenti Normativi

La disamina fiscale esemplificativa si fonda su giurisprudenza e prassi tributaria consolidata. Di seguito i riferimenti ufficiali:

Normattiva — D.P.R. 633/1972 (TU IVA)

Testo integrale del D.P.R. 633/1972 con Art. 7-ter (territorialità), Art. 7-quater (servizi immobiliari), Art. 8-bis (non imponibilità ONG), Art. 10 (operazioni esenti), Art. 72 (Organismi Internazionali).

Consulta il testo di legge

Agenzia delle Entrate

Circolari, risoluzioni e risposte a interpello sulla territorialità IVA per committenti extra-UE, sul regime ETS e sulle agevolazioni per Trust no-profit (L. 112/2016).

Territorialità IVA — Agenzia Entrate

EUR-Lex — Direttiva 2006/112/CE e Reg. UE 282/2011

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto dell'Unione Europea e disposizioni di applicazione. Base giuridica del principio di territorialità recepito nell'Art. 7-ter italiano.

Direttiva IVA UE  ·  Reg. UE 282/2011

MAECI e AICS — Cooperazione Internazionale

Linee guida per l'iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) per l'accesso alle agevolazioni ex Art. 8-bis. Requisiti e modulistica per Trust esteri.

Sito AICS  ·  MAECI Cooperazione

D.Lgs. 117/2017 — Codice del Terzo Settore

Disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), del RUNTS, delle attività di interesse generale, del regime fiscale agevolato e delle attività commerciali secondarie.

Consulta il Codice del Terzo Settore

L. 112/2016 — Dopo di Noi

Agevolazioni fiscali per Trust costituiti a favore di persone con disabilità grave: esenzione da imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro in misura fissa.

Consulta la Legge 112/2016

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