Il presente documento analizza la legittimità e la struttura del Trust di Scopo No Profit (Non-Charitable Purpose Trust) istituito per finalità umanitarie, di interesse collettivo e per la tutela delle persone vulnerabili. L'analisi è condotta alla luce del diritto internazionale, della Legge di Jersey, delle Convenzioni OSCE e delle principali fonti normative internazionali sui Diritti Umani.
I seguenti documenti sono pubblicati ufficialmente dall'OSCE/ODIHR e sono liberamente scaricabili. Costituiscono il fondamento normativo internazionale del presente Trust.
La costituzione di un Trust per finalità umanitarie e di assistenza alle persone fragili trova il suo fondamento supremo nei principi sanciti dalle Nazioni Unite e dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). La destinazione di risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale non è soltanto lecita: è un atto che gli ordinamenti internazionali incoraggiano e tutelano attivamente.
"Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari."
— Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), Articolo 25
Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Libertà di Associazione (2015) riconoscono esplicitamente il diritto dei cittadini di destinare risorse patrimoniali private al perseguimento di scopi di utilità sociale, senza ingerenze arbitrarie da parte degli Stati, purché le finalità siano lecite e trasparenti. Il documento afferma che gli Stati devono "creare un ambiente favorevole in cui le associazioni possano operare liberamente".
Il riconoscimento giuridico del Trust nell'ordinamento italiano deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, recepita in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione è stata elaborata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato (HCCH) ed è in vigore tra 14 Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Paesi Bassi.
"Per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o mortis causa — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico."
— Convenzione dell'Aja (1985), Articolo 2
La Convenzione stabilisce che un trust validamente costituito secondo la legge regolatrice scelta dal disponente (nel caso in esame, la Trusts (Jersey) Law 1984) deve essere riconosciuto dagli altri Stati contraenti, garantendo la segregazione patrimoniale e l'autonomia del fondo in trust rispetto al patrimonio personale del disponente e del trustee.
La Trusts (Jersey) Law 1984 è una delle normative più avanzate e riconosciute a livello globale per la costituzione di trust. L'Articolo 12 della legge ammette espressamente la creazione di trust per scopi non caritatevoli (non-charitable purpose trusts), a condizione che sia nominato un Guardiano (Enforcer) indipendente dal Trustee.
"Un trust non è invalido [...] se i termini del trust prevedono la nomina di un enforcer in relazione ai suoi scopi non caritatevoli, e per la nomina di un nuovo enforcer in qualsiasi momento in cui non ve ne sia alcuno."
— Trusts (Jersey) Law 1984, Articolo 12
L'Enforcer ha il dovere fiduciario (Art. 13) di far rispettare lo scopo del trust, garantendo che il Trustee amministri il patrimonio esclusivamente per le finalità umanitarie e di interesse collettivo stabilite nell'atto costitutivo. L'ottavo emendamento del 2026 (Art. 9A) ha ulteriormente rafforzato la posizione del disponente, confermando che la riserva di poteri non invalida il trust.
La destinazione di patrimoni privati a scopi di utilità sociale e la costituzione di enti o trust no profit rientra nella sfera di protezione dell'Articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che tutela la libertà di riunione e di associazione, e dell'Articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 1 (Protezione della proprietà privata).
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che gli Stati non possono ostacolare arbitrariamente la costituzione e l'operatività di enti giuridici — inclusi i trust — che perseguono scopi leciti e pacifici a beneficio della collettività. Qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito.
Le Linee Guida OSCE/ODIHR sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani (2014) stabiliscono che chiunque operi per la promozione e la tutela dei diritti umani — anche attraverso strumenti patrimoniali come il trust no profit — gode di una protezione specifica da parte degli Stati partecipanti all'OSCE. Le autorità pubbliche sono tenute a non ostacolare, ma anzi a facilitare, l'operatività di tali soggetti.
"Gli Stati partecipanti all'OSCE si impegnano a garantire che i difensori dei diritti umani possano svolgere le loro attività senza interferenze arbitrarie, anche quando tali attività mettono in discussione le politiche governative."
— OSCE/ODIHR, Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders (2014)
La tabella seguente sintetizza le fonti normative internazionali e nazionali che conferiscono forza giuridica e determinatezza al Trust No Profit di Alto Scopo.
| Fonte Normativa | Ambito | Rilevanza per il Trust |
|---|---|---|
| Dichiarazione Universale Diritti Umani (ONU, 1948) | Internazionale | Fondamento del diritto all'assistenza sociale e alla tutela delle persone vulnerabili |
| Convenzione CRPD (ONU, 2006) | Internazionale | Tutela specifica delle persone con disabilità, principali beneficiari del Trust |
| Linee Guida OSCE/ODIHR Libertà di Associazione (2015) | OSCE | Diritto di costituire enti no profit e trust umanitari senza interferenze statali |
| Linee Guida OSCE Protezione Difensori Diritti Umani (2014) | OSCE | Protezione di chi opera per l'interesse collettivo tramite strumenti patrimoniali |
| Convenzione dell'Aja sui Trust (HCCH, 1985) | Diritto Internazionale Privato | Riconoscimento del Trust in Italia e scelta della legge regolatrice (Jersey) |
| Trusts (Jersey) Law 1984 | Legge Regolatrice | Validità, struttura e requisiti del Trust di Scopo No Profit |
| CEDU, Art. 11 + Prot. 1 (Consiglio d'Europa) | Europeo | Libertà di associazione e protezione della proprietà destinata a scopi sociali |
| Legge Italiana n. 364/1989 | Nazionale | Ratifica Convenzione dell'Aja: riconoscimento del Trust nell'ordinamento italiano |
Leggi Privacy.
© Copyright 2018 All Rights Reserved - NGO REGISTRATA e Depositata in Svizzera c/o Cancelleria Bellinzona - Apostillae internazionale n.31158 - Archivio Notarile Repertorio n.2840 - Raccolta n.2153 - Registrato Agenzia delle Entrate Cremona in Data 15 Luglio 2022 - Serie 1T,n.9120