Clausole legali a tutela delle opere dell'ingegno e dei segreti industriali
La tutela dell'opera intellettuale e la prevenzione della divulgazione non autorizzata da parte di terzi si fondano su un sistema sinergico tra diritto d'autore, proprietà industriale e strumenti contrattuali, in particolare l'accordo di non divulgazione (NDA). In Italia, la normativa protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo fin dalla loro creazione.
Oggetto della Tutela e Informazioni Riservate
Per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi dato, documento, progetto, idea, prototipo, know-how, codice sorgente, formula, strategia commerciale o altra informazione condivisa dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla forma (scritta, orale, elettronica o visiva).
Rientrano altresì nell'oggetto della tutela tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1 L. 633/1941) e i segreti commerciali/industriali (artt. 98-99 CPI) di titolarità esclusiva della Parte Divulgante.
Obblighi di Riservatezza e Non Divulgazione
La Parte Ricevente si impegna formalmente a:
La Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per prevenire la divulgazione non autorizzata.
Tutela della Proprietà Intellettuale e Industriale
La condivisione delle Informazioni Riservate non comporta, in alcun modo, la concessione di licenze, diritti d'autore, brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale a favore della Parte Ricevente.
La Parte Divulgante mantiene la titolarità esclusiva e assoluta su tutte le opere, le idee e i progetti condivisi. La Parte Ricevente riconosce tale titolarità e si impegna a non depositare domande di brevetto, registrazione di marchi o modelli di utilità basati, in tutto o in parte, sulle Informazioni Riservate.
Al fine di precostituire prova della paternità e della data certa di creazione, la Parte Divulgante dichiara di aver adottato (o di riservarsi di adottare) idonee misure di certificazione (es. deposito SIAE, marcatura temporale eIDAS, deposito notarile).
Restituzione e Distruzione dei Materiali
Su semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, o al termine della collaborazione, la Parte Ricevente dovrà immediatamente restituire tutti i documenti, i supporti e i materiali contenenti le Informazioni Riservate.
Qualora la restituzione non sia tecnicamente possibile (es. file digitali), la Parte Ricevente si impegna a distruggere e cancellare in modo permanente tali informazioni dai propri sistemi, fornendo tempestiva attestazione scritta dell'avvenuta distruzione.
Clausola Penale e Risarcimento Danni
In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di riservatezza e non divulgazione di cui al presente accordo, la Parte Ricevente sarà tenuta al pagamento in favore della Parte Divulgante di una penale predeterminata, fatto salvo il diritto della Parte Divulgante di richiedere il risarcimento del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
La Parte Divulgante si riserva inoltre il diritto di agire in via d'urgenza per ottenere l'immediata inibitoria (cessazione del comportamento illecito) presso le competenti sedi giudiziarie.
Rilevanza Penale della Violazione
Le Parti riconoscono e sono consapevoli che la rivelazione non autorizzata, l'appropriazione indebita o l'utilizzo illecito di segreti industriali, scientifici o commerciali, nonché di documenti segreti, può configurare fattispecie di reato punibili ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 del Codice Penale italiano.
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