Tutela della Proprietà Intellettuale e Accordo di Non Divulgazione (NDA)

Clausole legali a tutela delle opere dell'ingegno e dei segreti industriali

La tutela dell'opera intellettuale e la prevenzione della divulgazione non autorizzata da parte di terzi si fondano su un sistema sinergico tra diritto d'autore, proprietà industriale e strumenti contrattuali, in particolare l'accordo di non divulgazione (NDA). In Italia, la normativa protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo fin dalla loro creazione.

Clausole di Tutela e Riservatezza

Art. 1

Oggetto della Tutela e Informazioni Riservate

Per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi dato, documento, progetto, idea, prototipo, know-how, codice sorgente, formula, strategia commerciale o altra informazione condivisa dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla forma (scritta, orale, elettronica o visiva).

Rientrano altresì nell'oggetto della tutela tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1 L. 633/1941) e i segreti commerciali/industriali (artt. 98-99 CPI) di titolarità esclusiva della Parte Divulgante.

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Art. 2

Obblighi di Riservatezza e Non Divulgazione

La Parte Ricevente si impegna formalmente a:

  • Mantenere la più stretta e assoluta riservatezza su tutte le Informazioni Riservate ricevute.
  • Non divulgare, comunicare, trasmettere o rendere accessibili, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante.
  • Utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla valutazione del progetto o alla collaborazione concordata tra le Parti, con espresso divieto di qualsiasi sfruttamento economico o commerciale proprio o a vantaggio di terzi.

La Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per prevenire la divulgazione non autorizzata.

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Art. 3

Tutela della Proprietà Intellettuale e Industriale

La condivisione delle Informazioni Riservate non comporta, in alcun modo, la concessione di licenze, diritti d'autore, brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale a favore della Parte Ricevente.

La Parte Divulgante mantiene la titolarità esclusiva e assoluta su tutte le opere, le idee e i progetti condivisi. La Parte Ricevente riconosce tale titolarità e si impegna a non depositare domande di brevetto, registrazione di marchi o modelli di utilità basati, in tutto o in parte, sulle Informazioni Riservate.

Al fine di precostituire prova della paternità e della data certa di creazione, la Parte Divulgante dichiara di aver adottato (o di riservarsi di adottare) idonee misure di certificazione (es. deposito SIAE, marcatura temporale eIDAS, deposito notarile).

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Art. 4

Restituzione e Distruzione dei Materiali

Su semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, o al termine della collaborazione, la Parte Ricevente dovrà immediatamente restituire tutti i documenti, i supporti e i materiali contenenti le Informazioni Riservate.

Qualora la restituzione non sia tecnicamente possibile (es. file digitali), la Parte Ricevente si impegna a distruggere e cancellare in modo permanente tali informazioni dai propri sistemi, fornendo tempestiva attestazione scritta dell'avvenuta distruzione.

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Art. 5

Clausola Penale e Risarcimento Danni

In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di riservatezza e non divulgazione di cui al presente accordo, la Parte Ricevente sarà tenuta al pagamento in favore della Parte Divulgante di una penale predeterminata, fatto salvo il diritto della Parte Divulgante di richiedere il risarcimento del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

La Parte Divulgante si riserva inoltre il diritto di agire in via d'urgenza per ottenere l'immediata inibitoria (cessazione del comportamento illecito) presso le competenti sedi giudiziarie.

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Art. 6

Rilevanza Penale della Violazione

Le Parti riconoscono e sono consapevoli che la rivelazione non autorizzata, l'appropriazione indebita o l'utilizzo illecito di segreti industriali, scientifici o commerciali, nonché di documenti segreti, può configurare fattispecie di reato punibili ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 del Codice Penale italiano.

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📚 Fonti Normative Ufficiali

Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Diritto d'Autore) Protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, software).
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) Tutela di marchi, brevetti, disegni, modelli e segreti commerciali (Artt. 98-99).
Codice Penale (Artt. 621, 622, 623) Rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto professionale e rivelazione di segreti scientifici o industriali.
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